Ordinanza n. 31/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento nr. -OMISSIS- di prot. del 6 ottobre 2025, adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, notificato il 12 novembre 2025, concernente «il trasferimento “d’autorità” del Luogotenente -OMISSIS-, dal R.O.S. – Reparto Anticrimine di Reggio Calabria, quale “Addetto”, alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, quale “Addetto”, con movimento di immediata esecuzione»; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento d'autorità, con immediata esecuzione, dal R.O.S. – Reparto Anticrimine di Reggio Calabria alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento d'autorità, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, rinviando ogni valutazione su di essi. A sostegno del periculum in mora, il ricorrente ha prospettato un pregiudizio alla propria crescita professionale e reputazione, la perdita delle retribuzioni per lavoro straordinario asseritamente svolto regolarmente presso il reparto di provenienza e un danno connesso alla possibile perdita dell'alloggio di servizio, con conseguenti costi di locazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora, requisito indefettibile insieme al fumus boni iuris per l'accoglimento della sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il trasferimento è disposto nell'ambito della stessa città e non appare idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile alla crescita professionale o alla reputazione del ricorrente. Le perdite retributive relative al lavoro straordinario sono state qualificate come danno patrimoniale astrattamente risarcibile, ove ricorrano i presupposti di legge. Il danno connesso all'alloggio di servizio non è stato ritenuto attuale, poiché non è stata documentata la perdita dell'alloggio; inoltre, l'impossibilità di sostenere i nuovi costi locativi non è stata adeguatamente provata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito del ricorso e i motivi di illegittimità sono rimasti impregiudicati.
Norme richiamate
due elementi indefettibili per l'accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, oltre al fumus boni iuris, la sussistenza del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di tale requisito impone il rigetto dell'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora; l'assenza del secondo requisito è sufficiente a respingere l'istanza senza definire le questioni di legittimità nel merito.
- Il trasferimento d'autorità disposto all'interno della stessa città, di per sé, non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile alla crescita professionale o alla reputazione del dipendente pubblico destinatario.
- Le perdite retributive derivanti dalla mancata percezione di compensi per lavoro straordinario hanno natura patrimoniale e, in quanto astrattamente risarcibili ove sussistano i presupposti di legge, non integrano normalmente un periculum cautelare irreparabile.
- Il danno prospettato in relazione alla perdita di un alloggio di servizio non è attuale se la perdita dell'alloggio non è documentata; anche l'incapacità di sostenere i conseguenti costi locativi deve essere adeguatamente provata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →