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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20026/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, reputando la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e non illogica. Ha inoltre dato atto che all'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/03/2025. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare, la contestata applicabilità della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con conseguente insindacabilità del giudizio di merito sul punto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • Le doglianze relative all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una mera rilettura del giudizio di merito e non evidenziano vizi argomentativi decisivi.
  • La contestazione del trattamento punitivo non può essere accolta in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive in modo adeguato e abbia fornito una motivazione coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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