Cassazione Penale, Ordinanza n. 20026/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, reputando la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e non illogica. Ha inoltre dato atto che all'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/03/2025. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare, la contestata applicabilità della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con conseguente insindacabilità del giudizio di merito sul punto in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- Le doglianze relative all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una mera rilettura del giudizio di merito e non evidenziano vizi argomentativi decisivi.
- La contestazione del trattamento punitivo non può essere accolta in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive in modo adeguato e abbia fornito una motivazione coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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