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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30752/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello in relazione a plurime emissioni di fatture per operazioni inesistenti, contestate come commesse nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico di due società. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di un contributo materiale o morale alla condotta; con il secondo motivo, l'insussistenza del fine specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure dirette a una rivalutazione del fatto e della prova, quindi estranee ai limiti del sindacato di legittimità, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era completa, coerente e aveva confutato le deduzioni difensive, valorizzando la natura fittizia e non operativa delle società e la consapevolezza dell'imputato circa tale assetto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse ricostruito in modo preciso e circostanziato i fatti, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, e che fosse provata sia l'emissione materiale delle fatture per operazioni inesistenti sia la componente soggettiva del reato, in ragione della consapevolezza dell'imputato della natura fittizia delle società coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    La norma è richiamata come base della condanna per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte valorizza, ai fini della responsabilità, sia la condotta materiale di emissione sia il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato nel capo di imputazione per la pluralità di fatti contestati in continuazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La consapevolezza della natura fittizia e non operativa delle società coinvolte può integrare il profilo soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ove la motivazione dia conto della partecipazione dell'imputato al meccanismo fraudolento.
  • Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, è sufficiente che sia provata l'emissione materiale delle fatture e il fine specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La presenza di gestori di fatto o di altri ideatori del sistema fraudolento non esclude la responsabilità del legale rappresentante della società fittizia quando risulti che questi abbia fornito il necessario contributo all'emissione delle fatture.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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