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Ordinanza

Ordinanza n. 611/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione in data 17 marzo 2026 e notificato in data 18 marzo 2026, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondato sulla revoca del nulla-osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'atto era motivato esclusivamente dall'intervenuta revoca, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, del nulla-osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato. La revoca del nulla-osta era stata autonomamente impugnata dinanzi allo stesso Tribunale e la relativa efficacia era stata sospesa, ai fini del riesame della posizione dell'interessato, con precedente ordinanza cautelare. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di irricevibilità, deducendo la necessità di coordinare il riesame della propria istanza con quello relativo alla revoca del nulla-osta. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato nel rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'allontanamento definitivo dal territorio nazionale, ove il ricorrente era legittimamente entrato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini di un motivato riesame, sospendendo interinalmente il provvedimento di irricevibilità nelle more della nuova valutazione amministrativa. Il riesame deve essere coordinato con quello già disposto in relazione alla revoca del nulla-osta al lavoro subordinato. La parte più diligente deve depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale entro il termine di due giorni liberi previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    accogliere l’istanza cautelare sospendendo interinalmente l’atto impugnato ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare e, in particolare, del termine per il deposito della prova dell'esito della nuova fase procedimentale.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    nel rispetto del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine è imposto per il deposito della prova dell'esito del riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di irricevibilità di un'istanza di permesso di soggiorno è fondato esclusivamente sulla revoca di un nulla-osta al lavoro subordinato e la revoca è stata sospesa dal giudice ai fini del riesame, il giudice può sospendere interinalmente il provvedimento consequenziale e ordinare un riesame coordinato delle due posizioni.
  • Il periculum in mora cautelare può sussistere quando l'efficacia dell'atto impugnato esponga lo straniero, legittimamente entrato nel territorio nazionale, al rischio di un allontanamento definitivo dal territorio, qualificabile come pregiudizio grave e irreparabile.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere disposta ai fini di un motivato riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto, imponendo all'amministrazione di rivalutare la posizione alla luce degli elementi sopravvenuti e coordinando il procedimento con un parallelo riesame già disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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