Cassazione Penale, Sentenza n. 7124/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex artt. 610, comma 5-bis e 625-bis c.p.p., con richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione del 11.12.2019 (depositata 20.1.2020) che aveva dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 17.6.2019. Il ricorrente deduceva che il ricorso di legittimità era stato spedito tempestivamente il 18.7.2019 tramite un operatore postale privato (Centro Servizi Postali s.r.l.s.) e che la tardiva apposizione del timbro di Poste Italiane (19.7.2019) non poteva essere fatta valere contro di lui; inoltre lamentava mancata notifica agli avvocati dell'avviso d'udienza e di deposito.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto perentorio il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p., decorrente dal deposito dell'ordinanza impugnata (20.1.2020), e ha escluso la sussistenza dei presupposti per la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che l'adozione della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. esclude l'obbligo di avviso di udienza e che il documento prodotto successivamente (ricevuta di consegna al centro postale privato) non poteva essere preso in considerazione come elemento idoneo a qualificare come tempestiva un'impugnazione che, dagli atti allora presenti, risultava tardiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se l'operatore postale privato si avvale poi di Poste Italiane per l'invio, la data rilevante ai fini di tempestività è la data di spedizione da parte di Poste Italiane (e non la data di consegna al privato). Infine è stato disposto il pagamento delle spese e una somma per la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso "de plano" senza formalità di procedura per i casi tassativamente previsti; implica che non è dovuto avviso di udienza o partecipazione quando si applica tale procedura.
Prevede il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione e fissa il termine perentorio di 180 giorni per la proposizione; la Corte ha confermato la perentorietà e il decorso dalla data di deposito del provvedimento impugnato.
Regola la restituzione in termini; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti (caso fortuito o forza maggiore, imprevedibilità/irresistibilità) applicabili alla fattispecie dedotta.
Norma sulla modalità di presentazione/spedizione dell'atto. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, se l'atto è consegnato a un operatore postale privato che poi si avvale di Poste Italiane, rileva la data di spedizione da parte di Poste Italiane.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a)-d)
Elenca le ipotesi tassative di inammissibilità; la procedura "de plano" è ammessa per quelle fattispecie, ivi compresa la tardività, e pertanto non richiede ulteriori formalità.
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicato nel caso di specie.
Modifica l'art. 610 introducendo la previsione della declaratoria de plano (comma 5-bis); la Corte ha valutato e confermato la compatibilità costituzionale di tale procedura nei limiti indicati.
Legge 4 agosto 2017, n. 124 e d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (richiamate)
Riferite alle norme sulle autorizzazioni e riserve nel settore postale; sono state richiamate per chiarire che, finché non vi siano nuove licenze operative, la disciplina delle notificazioni/spedizioni mantiene rilevanza per la determinazione della data di spedizione.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento della Corte di cassazione: la conoscenza effettiva tardiva della decisione non sospende né riapre il termine.
- La procedura di cui all'art. 610, comma 5-bis c.p.p. consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità "de plano" senza avvisi: in tali ipotesi non v'è diritto a partecipare all'udienza o ad avvisi preliminari.
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede fatti riconducibili a caso fortuito o forza maggiore (imprevedibilità o irresistibilità); omissioni o errori del difensore e la semplice mancata conoscenza non sono automaticamente idonei.
- Se l'atto è consegnato a un operatore postale privato che poi ricorre a Poste Italiane per l'invio, la data rilevante per la tempestività è la data della spedizione da parte di Poste Italiane (data del timbro di Poste), non la data di consegna al privato.
- Documento o prova non presenti nel fascicolo al momento della decisione della Corte di cassazione non possono essere usati per trasformare una valutazione di tardività già compiuta; la valutazione sulla tempestività è in gran parte di natura fattuale e valutativa e non rientra nell'oggetto dell'errore di fatto previsto dall'art. 625-bis se non si tratta di svista percettiva della Corte.
- L'onere di vigilanza circa l'adempimento dell'incarico conferito al difensore grava sull'imputato: in assenza di fatti di forza maggiore o caso fortuito, l'inerzia o l'errore del difensore non sono automaticamente causa di restituzione in termini.
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