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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38144/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di 25 prodotti con marchi contraffatti. Deduceva: (i) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per mancata presa in considerazione della sopravvenuta elezione di domicilio indicata in calce alla procura speciale allegata all'atto di appello; omissione, inoltre, degli avvisi previsti dall'art. 23 del D.L. 149/2020; (ii) illegittimità del rigetto dell'istanza di "rinnovazione" dibattimentale finalizzata a far rendere dichiarazioni spontanee; (iii) errore della Corte di merito che avrebbe fatto riferimento al rito abbreviato anziché al rito ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di domicilio allegata alla procura speciale non fosse validamente comunicata perché non specificamente richiamata nell'atto di appello; che l'omesso avvertimento relativo alla celebrazione del giudizio con rito camerale emergenziale non integra causa di nullità del decreto di citazione in appello, non essendo richiesto dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; che le dichiarazioni spontanee ex art. 494 c.p.p. rese in appello non sono idonee a scalfire il quadro probatorio complessivo e non possono sostituire l'esame; e che il richiamato refuso sul rito è manifestamente inesistente come motivo perché privo di interesse e generico. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulla comunicazione degli atti e all'efficacia della dichiarazione di domicilio: la Corte afferma che l'elezione di domicilio va specificamente indicata nell'atto di appello e non può risultare valida se solo allegata senza richiamo.

  • art. 23 D.L. 149 del 2020

    Richiamato dal ricorrente per l'omissione di avvisi; la Corte rileva che, in materia di celebrazioni emergenziali, l'omissione di tale avviso non costituisce causa di nullità del decreto di citazione in appello quando l'avvertimento non rientra nei requisiti dell'art. 601, comma 6, c.p.p.

  • art. 23-bis D.L. 137 del 2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma emergenziale richiamata dalla giurisprudenza sulla possibilità di riti camerali non partecipati; la Corte ricorda che la mancata indicazione non incide sulla validità della citazione in assenza di richiamo normativo nell'art. 601, comma 6, c.p.p.

  • art. 601, comma 6, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, i requisiti formali del decreto di citazione previsti da tale norma non includono l'avvertimento sull'adozione del rito camerale emergenziale, pertanto la sua omissione non determina nullità.

  • art. 494 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in appello (ex art. 494) non hanno lo stesso valore delle dichiarazioni rese in sede di esame e non sono idonee, da sole, a ribaltare il quadro probatorio complessivo; pertanto il rifiuto di una "rinnovazione" per ottenere tali dichiarazioni non è illegittimo quando l'imputato ha avuto precedenti occasioni per farle.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio è valida solo se espressamente indicata nell'atto principale (es. atto di appello); una dichiarazione riportata soltanto in un documento allegato senza richiamo specifico non è oppositiva alla notifica effettuata al domicilio precedente.
  • In materia di procedimenti celebrati con disposizioni emergenziali (riti camerali/non partecipati), l'omissione di avvisi collegati alle norme emergenziali non sempre determina la nullità degli atti processuali se tali avvertenze non sono espressamente richieste dalle norme ordinarie che disciplinano la citazione (es. art. 601 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni spontanee rese in appello non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame e, salvo casi particolari, non bastano a modificare un quadro probatorio consolidato; la mancata riapertura del dibattimento per ottenerle è valutabile discretamente dal giudice e non è automaticamente illegittima.
  • Errori formali o refusi nelle motivazioni delle corti di merito (es. indicazione del rito adottato) sono suscettibili di essere considerati privi di interesse quando non incidono sulla decisione sostanziale e quando la motivazione complessiva delle sentenze di merito è conforme e integrata in un corpo unico.
  • La conformità delle decisioni di primo e secondo grado rafforza la motivazione complessiva: il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e motivato gli errori di diritto o i vizi di motivazione per essere accolto.

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