Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15706/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle seguenti sentenze, emesse dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro: - n. 7701/2025, pubblicata in data 1° luglio 2025, all’esito del procedimento R.G. n. 14733/2025; - n. 8286/2025, pubblicata in data 14 luglio 2025, all’esito del procedimento R.G. n. 20353/2025; - n. 8276/2025, pubblicata in data 14 luglio 2025, all’esito del procedimento RG n. 19357/2025; - n. 4961/2025, pubblicata in data 24 aprile 2025, all’esito del procedimento RG n. 42479/2024; - n. 4960/2025, pubblicata in data 24 aprile 2025, all’esito del procedimento RG n. 42522/2024; relativamente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Avv. Gennaro Del Gaudio, nella qualità di difensore antistatario;

Giustizia amministrativa202514983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti costituite, ravvisando giusti motivi anche in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario in cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicate tra il 24 aprile e il 14 luglio 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore quale difensore antistatario. Nel corso della camera di consiglio del 20 maggio 2026 ha dichiarato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che il Collegio non può che prende atto di tale circostanza dichiarando, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere sul ricorso posto in decisione alla camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026;

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto che il Collegio non può che prende atto di tale circostanza dichiarando, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere sul ricorso posto in decisione alla camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026;

    La disposizione è menzionata tra quelle viste, ma il testo non ne espone un'applicazione o interpretazione specifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa fatta valere risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.