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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1213/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 30/06/2022 con due censure principali: 1) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la dichiarazione di confessione e la rinuncia ad altri motivi d'appello; 2) illegittimo aumento di pena per l'applicazione dell'aggravante dei motivi abietti o futili ex art.61, comma 1, n.1 c.p., aggravante che era stata già esclusa dal giudice di primo grado. I fatti di causa riguardano l'omicidio di Salvatore D'Alpino e il tentato omicidio di Sabatino Caldarelli, commessi in concorso e con ruolo di mandante e concorrente nella fase esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della corte territoriale (valutazione della gravità del fatto, ruolo della ricorrente e comportamento processuale). Il secondo motivo è stato accolto limitatamente: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato l'aggravante ex art.61, comma 1, n.1 c.p., escludendo tale aggravante. Tuttavia l'annullamento non ha avuto effetto sulla pena complessiva inflitta, che è stata confermata nella misura risultante in sentenza (pena definitiva rimasta invariata per effetto dei calcoli e del criterio moderatore ex art.78 c.p. e della riduzione per il rito abbreviato). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la fattispecie di concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere il ruolo concorrente della ricorrente nei delitti contestati

  • art. 112 c.p.

    Richiamato in relazione agli specifici capi d'imputazione (tentato omicidio/concorsi), come indicato negli atti

  • art. 575 c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio, enunciata come reato principale contestato alla ricorrente

  • art. 577, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.

    Norme relative all'uso di armi in relazione al fatto di sangue, richiamate nei titoli di reato

  • art. 61, comma 1, n. 1 c.p.

    Aggravante dei motivi abietti o futili. La Corte ha ritenuto che la sua applicazione in appello fosse errata perché l'aggravante era stata esclusa dal giudice di primo grado; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte di sentenza che la aveva ritenuta

  • art. 7 legge 203/1991

    Norma richiamata dalla corte d'appello per l'aumento di pena applicato (richiamata negli atti come causa di aumento), mantenuta in sede di Cassazione

  • art. 78 c.p.

    Criterio moderatore applicato per determinare la pena complessiva risultante dalla combinazione delle singole pene; la Corte ha richiamato tale articolo nel calcolo finale della pena

Massime di principio

  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito motiva discretamente la decisione richiamando fatti ritenuti decisivi (gravità del fatto, ruolo dell'imputato, comportamento processuale); non è necessario che il giudice discuta ogni elemento favorevole citato dalle parti
  • Un aggravante esclusa dal giudice di primo grado non può essere riapplicata in modo irregolare in appello: se la sua riproposizione in sede d'appello è erronea, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte relativa all'aggravante quando l'errore non incide sulla misura definitiva della pena
  • Anche se la Cassazione annulla un'istanza di aggravamento, l'effetto pratico sulla pena può essere nullo se i calcoli complessivi e l'applicazione del criterio moderatore (art.78 c.p.) e delle riduzioni (es. rito abbreviato) mantengono inalterata la pena finale
  • Nel proporre ricorso per chiedere le attenuanti generiche è importante documentare fattori concreti di personalità, collaborazione e contesto, poiché la mera confessione o rinuncia ad altri motivi può non essere sufficiente ove permangano elementi che il giudice ritiene aggravanti
  • In caso di discrepanze di calcolo o di applicazione di circostanze tra primo e secondo grado, è utile contestare sia la legittimità dell'applicazione della circostanza sia gli effetti aritmetici sulla pena complessiva per ottenere l'annullamento con o senza rinvio a seconda dell'incidenza dell'errore

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