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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22796/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte subentrata nella procedura concorsuale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società immobiliare proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della controparte in una controversia in materia di opposizione all'esecuzione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, mentre il curatore del fallimento della controparte depositava dichiarazione di accettazione della rinuncia. La Corte rilevava che l'accettazione proveniva dalla parte sostanziale subentrata all'originaria società poi assoggettata a fallimento e che non era necessario che il curatore fosse costituito in giudizio o assistito da un avvocato cassazionista, essendo sufficiente la volontà espressa nelle forme di legge e autorizzata dal giudice delegato.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di legge; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale e accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c. e sia accettata dalla parte controinteressata ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Quando una parte è stata sostituita per effetto di una procedura concorsuale, l'accettazione della rinuncia può validamente provenire dal curatore fallimentare quale parte sostanziale subentrata, senza necessità che egli sia costituito in giudizio o assistito da difensore cassazionista, purché l'atto sia autorizzato nelle forme di legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione; non si applica ai casi di estinzione del giudizio e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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