Sentenza del 02/01/2020 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di €10.225,80 trattenuti a titolo di IRPEF sull'indennità erogata dal Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze (istituito con DPR 211/1981). Sosteneva che l'indennità non fosse tassabile perché il Fondo era costituito da contributi versati dai dipendenti e dunque assimilabile alle fattispecie esenti/assimilate ai sensi dell'art.17 TUIR. L'Ufficio resistette affermando che il Fondo è alimentato da proventi derivanti dall'attività accertativa, investimenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni (secondo la normativa richiamata) e che, dalla legge n.734/1973, l'indennità è soggetta a IRPEF. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso; la ricorrente propose appello.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, compensando le spese di lite. Ha ritenuto che il Fondo di Previdenza non sia costituito da versamenti dei dipendenti ma da proventi di natura diversa (attività di ripresa fiscale, sanzioni, proventi da investimenti, sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni) e che, perciò, l'indennità erogata dal Fondo è imponibile ai fini IRPEF in base alla normativa vigente (in particolare in virtù della legge n.734/1973). Il Collegio ha inoltre precisato che l'indennità deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a) TUIR e dell'art.19, comma 2 TUIR, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2000 operative, per le quote maturate, dal 1° gennaio 2001.
Norme richiamate
D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211
Atto istitutivo del Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze; fonte normativa che disciplina l'esistenza del Fondo da cui provengono le indennità.
D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034
Regolamentazione del Fondo che, secondo la sentenza, individua le fonti di finanziamento del Fondo stesso (proventi da attività accertativa, investimenti, sovvenzioni, lasciti, donazioni), escludendo che derivi esclusivamente da versamenti dei dipendenti.
Norma ritenuta dalla giurisprudenza applicabile che ha stabilito l'assoggettamento a IRPEF dell'indennità erogata dal Fondo a partire dalla sua entrata in vigore.
DPR n. 917 del 22/12/1986 (TUIR), art. 17, comma 1
Individua le indennità e somme soggette a tassazione separata; la sentenza richiama l'art.17 per qualificare il regime fiscale applicabile all'indennità erogata dal Fondo.
DPR n. 917 del 22/12/1986 (TUIR), art. 19, comma 2
Specificazione normativa che disciplina la tassazione separata delle indennità; la sentenza lo utilizza per precisare il regime di imposizione applicabile.
D.Lgs. 47 del 18/02/2000, art. 10 e art. 12, comma 2
Ha modificato l'art.17 TUIR con decorrenza 01/06/2000; per effetto dell'art.12, comma 2, le nuove disposizioni sono applicabili alle quote e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001; elemento rilevante per il periodo lavorativo della contribuente che termina nel 2008.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'indennità erogata da un fondo dipende dalla natura delle fonti che costituiscono il fondo: se è finanziato da contributi esclusivi dei dipendenti potrebbe esserci una diversa soluzione rispetto a un fondo alimentato da proventi di attività istituzionali, sanzioni, investimenti o sovvenzioni.
- In assenza di prova che le somme erogate derivino da versamenti storicamente effettuati esclusivamente dai dipendenti, l'ente erogatore può considerarsi finanziato da risorse diverse e l'indennità è normalmente imponibile ai fini IRPEF.
- Le modifiche legislative e le regole transitorie sono decisive: occorre verificare la normativa vigente nel periodo di maturazione dell'indennità (es. interventi della legge n.734/1973 e del D.Lgs. 47/2000) per determinare il regime fiscale applicabile.
- Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro erogate da fondi simili vanno generalmente considerate per la tassazione separata ai sensi dell'art.17 TUIR e art.19 TUIR, salvo prova contraria sulla natura delle fonti del fondo.
- In contenziosi simili, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il fondo è costituito da specifici versamenti dei lavoratori e che, quindi, l'erogazione dovrebbe godere di un regime di esenzione o particolare non imponibilità.
- Il silenzio dell'amministrazione in risposta a una diffida non determina automaticamente il diritto al rimborso; se la posizione sostanziale del contribuente non è fondata la decisione amministrativa (o il silenzio-rifiuto) è legittima.
- Quando si valuta un rimborso di ritenute operate, è necessario considerare non solo la norma che disciplina l'indennità, ma anche la documentazione che attesti la composizione patrimoniale e le fonti del fondo che ha erogato le somme.
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