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Sentenza

Sentenza del 02/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice aveva errato nell'applicare il principio del legittimo affidamento: a suo dire non vi sarebbe stata reiterazione dell'applicazione della rateazione della plusvalenza nei periodi successivi al 2010 e l'ufficio avrebbe omesso di rettificare le dichiarazioni escludendo indebitamente la rateizzazione delle plusvalenze (fino a cinque esercizi) in relazione a cessioni effettuate con possesso inferiore ai tre anni.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. La Commissione ha ritenuto che l'amministrazione non abbia un obbligo generale di rettificare ogni dichiarazione inesatta e che si applichi l'art. 86 del DPR n. 917/1986 sulle plusvalenze. Si è richiamata giurisprudenza secondo cui l'opzione per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione ovvero può desumersi da comportamenti concludenti del contribuente. Il primo giudice aveva correttamente considerato che la società aveva manifestato la volontà di rateizzare e aveva anche acquiescito al provvedimento di recupero del 2011 non impugnato; pertanto la tassazione è stata ritenuta corretta. È stata inoltre accolta parzialmente l'annullamento degli avvisi con declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto all'applicazione dell'IRAP sulle quote di plusvalore. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa ... concorrono a formare il reddito ... Le plusvalenze realizzate ... determinano il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ... a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

    La plusvalenza può essere rateizzata solo se l'opzione risulta dalla dichiarazione o è desumibile da comportamenti concludenti; in mancanza la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997

    La disposizione permette di desumere l'opzione per regimi fiscali da comportamenti concludenti del contribuente (es. 'spalmatura' nelle dichiarazioni successive).

  • Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16242/2018

    Conferma che l'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze deve risultare dalla dichiarazione o può essere desunta dal comportamento concludente del contribuente che abbia ripartito le plusvalenze nelle dichiarazioni successive.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24944/2011

    Ribadisce la possibilità di desumere opzioni o revoche di regimi fiscali da comportamenti concludenti, anche con efficacia retroattiva in base a norme richiamate.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22872/2006

    Stabilisce che l'opzione o la revoca di regimi di determinazione delle imposte possono emergere da comportamenti concludenti o dalla tenuta delle scritture contabili.

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria non è obbligata a rettificare automaticamente ogni dichiarazione difettosa: il potere di controllo è discrezionale e non continuo.
  • L'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze ai fini IRPEF/IRI deve risultare dalla dichiarazione dei redditi oppure può essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente (ad es. l'imputazione delle quote nelle dichiarazioni successive).
  • Se il contribuente ha manifestato chiaramente la volontà di rateizzare e/o ha 'spalmato' la plusvalenza nelle dichiarazioni successive, l'amministrazione può legittimamente applicare il principio del legittimo affidamento in favore del contribuente.
  • L'acquiescenza del contribuente a un provvedimento di recupero non impugnato può risultare determinante: un atto di recupero rimasto inerte può consolidare la posizione dell'amministrazione.
  • In contestazioni parziali (es. su IRAP) è possibile una declaratoria di cessazione della materia del contendere per le parti definite, e le spese possono essere compensate in caso di soccombenza parziale.

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