Sentenza del 02/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Udine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2013 (IRES, IVA e IRAP) per nullità degli atti in quanto, a detta della ricorrente, non sussistevano i presupposti per l'accertamento induttivo e per l'uso di presunzioni semplici; contestazione nel merito della metodologia adottata per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati (importo contestato €87.353,37), con la censura che l'Ufficio non aveva tenuto conto della presunta diversificazione dei prezzi praticati (es. caffè al banco vs al tavolo o in abbonamento) e di altri elementi evidenziati in sede di verifica.
La decisione
La Commissione ha respinto le eccezioni di inammissibilità relative al deposito non telematico, ritenendo che, nella disciplina transitoria applicabile, il processo telematico non fosse ancora obbligatorio e che quindi mancasse una sanzione di nullità per il mancato deposito telematico. Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato: l'Ufficio ha legittimamente operato un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, utilizzando fatture di acquisto e altri elementi per ricostruire i fattori produttivi e il volume d'affari. La ricorrente non ha prodotto documentazione probante a sostegno della differenziazione dei prezzi o degli altri ragionamenti difensivi; pertanto i ricorsi sono respinti e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese, liquidate in €1.300,00 per compensi.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione del reddito con metodi analitico-induttivi quando i dati contabili sono incompleti, falsi o inesatti, permettendo la ricostruzione del reddito anche mediante l'utilizzo di elementi indiziari e presunzioni semplici per completare le lacune contabili.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Riguardano le presunzioni: le presunzioni semplici possono essere utilizzate in sede di accertamento fiscale purché rispondano ai requisiti di gravita', precisione e concordanza e siano idonee a far ritenere l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati.
Disciplina transitoria sul processo telematico
Nella fase transitoria applicabile alla vicenda, il ricorso al deposito telematico non era obbligatorio; la notifica via PEC senza successivo deposito telematico non comporta la nullità del ricorso.
Cass. sent. n. 6861/2019
Conferma che l'accertamento analitico-induttivo è ammissibile quando la contabilità è parzialmente inattendibile e che in tale ipotesi l'Ufficio può completare le lacune anche con presunzioni semplici osservando i requisiti previsti.
Cass. sent. n. 18695/2018
Riconosce la legittimità del metodo analitico-induttivo in presenza di contabilità complessivamente inattendibile e indica criteri di calcolo dei ricavi (es. uso di medie dei ricarichi), evidenziando anche la possibile errata scelta del criterio aritmetico semplice se non coerente con le diverse nature delle vendite.
Cass. sent. n. 5731/2012
Afferma che l'art. 39 consente l'accertamento induttivo anche con scritture formalmente regolari qualora la contabilità sia complessivamente ed essenzialmente inattendibile; le presunzioni semplici sono ammissibili in tal caso.
Cass. sent. n. 20857/2017
Conferma la possibilità dell'accertamento analitico-induttivo pur con contabilità formalmente tenuta se emergono presunzioni gravi, precise e concordanti che mettono in dubbio la completezza e fedeltà della contabilità.
Massime di principio
- Il deposito non telematico di un ricorso notificato via PEC, nella fase transitoria in cui il processo telematico non è ancora obbligatorio, non comporta di per sé la nullità o l'inammissibilità del ricorso.
- L'Ufficio può utilizzare il metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 quando la contabilità risulta incompleta, inesatta o complessivamente inattendibile; in tali casi è legittimo ricostruire il reddito sulla base di elementi di fatto, fatture di acquisto e presunzioni semplici rispettando i requisiti di gravita', precisione e concordanza.
- La qualificazione dell'accertamento (analitico-induttivo vs induttivo puro) non determina automaticamente la nullità dell'atto: ciò che conta è la correttezza e la fondatezza dell'operato dell'Ufficio e la congruità delle presunzioni utilizzate.
- Spetta al contribuente l'onere di fornire documentazione probatoria atta a confutare le ricostruzioni dell'Ufficio (ad es. prove sulla differenziazione dei prezzi, sui volumi o su modalità di impiego delle materie prime); l'assenza di tale documentazione favorisce la conferma dell'accertamento.
- Nella ricostruzione dei ricavi mediante ricarichi e medie, occorre utilizzare criteri coerenti con le diverse tipologie di vendita (detto al dettaglio vs all'ingrosso, banco vs tavolo): l'uso improprio di medie aritmetiche semplici può essere censurato se non rispecchia la realtà aziendale.
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