Sentenza del 02/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Scissione societaria - debiti tributari della scissa - nuove società - responsabilità illimitata - responsabilità solidale - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha perseguito il pagamento di debiti tributari attribuiti alla società scissa e ha chiamato in causa le società beneficiarie ritenendole responsabili; le società beneficiarie hanno contestato la responsabilità illimitata/solidale a loro carico per i debiti della scissa
La decisione
Il giudice ha ritenuto che per i debiti fiscali della società scissa rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società che hanno partecipato alla scissione. Tale conclusione è stata confermata richiamando il d.lgs. 472/1997, art. 15, comma 2, che stabilisce un regime di solidarietà illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni tributarie commesse dalla società scissa. In conseguenza, l'Amministrazione può escutere qualsiasi società beneficiaria per l'intero importo, mentre le società tra loro possono esperire azioni di regresso per ripartire la responsabilità
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 15, comma 2
per le somme da versare in conseguenza di violazioni tributarie commesse dalla società scissa, tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente
Massime di principio
- In caso di scissione, le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente e senza limiti per i debiti tributari della società scissa.
- L'Amministrazione finanziaria può escutere indifferentemente una qualsiasi delle società partecipanti alla scissione per l'intero ammontare del debito fiscale; il recupero tra beneficiarie avviene poi per azione di regresso.
- Le garanzie o patti interni tra le società (es. clausole nel progetto di scissione, fideiussioni, indennizzi) non impediscono il diritto del fisco di agire nei confronti di qualsiasi beneficiaria, ma possono essere rilevanti per il recupero interno tra le parti.
- Chi pianifica o partecipa a una scissione deve valutare preventivamente l'esposizione fiscale preesistente della scissa e prevedere misure di tutela (es. garanzie, accantonamenti, assicurazioni) per contenere il rischio di regresso tra beneficiarie.
- È opportuno verificare termini di prescrizione, eventuali vicende di responsabilità soggettiva (es. violazioni imputabili a singole società o amministratori) e possibilità di definizione agevolata o transazione con l'Amministrazione per limitare l'esposizione complessiva.
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