Cassazione Penale, Sentenza n. 4474/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata traduzione del decreto di citazione in appello nella lingua albanese, con conseguente nullità della sentenza; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 64, 210, 533 c.p.p.) per aver ritenuto attendibile la versione della persona offesa nonostante presunte menzogne e contraddizioni; 3) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, atteso che gli imputati sostenevano di essere stati aggrediti dall'offeso Rredhi, che avrebbe più volte cercato lo scontro e colpito per primo
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati, generici o non consentiti. Sul punto della traduzione, ha ritenuto che l'eccezione fosse stata dedotta tardivamente e quindi sanata; ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione valutazioni di fatto non devolute (attendibilità della persona offesa e valutazione delle immagini e dei messaggi) e ha confermato la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la legittima difesa, rilevando la possibilità di allontanamento, la sproporzione e la protrazione della reazione e la responsabilità di chi ha volontariamente determinato la situazione di pericolo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (oltre rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile). Si conferma dunque il quadro fattuale e la condanna di merito (tentato omicidio, porto di arma impropria, pena di anni 5 e mesi 6 con pene accessorie e risarcimento alla parte civile)
Norme richiamate
Disciplina l'assunzione della dichiarazione della persona offesa; qui utilizzata per giustificare l'audizione della vittima con le garanzie previste, anche quando sia indagato per altro reato (coindagato per rissa), e per inquadrare la valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni
Regola l'obbligo di traduzione in favore dell'imputato straniero degli atti processuali rilevanti; la Corte richiama il principio ma conclude che la mancata traduzione del decreto di citazione in appello è stata eccepita tardivamente e quindi sanata
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti quando non rispettano forme previste per la certezza della conoscenza dell'atto; la Corte lo menziona nel quadro delle nullità derivanti dall'omessa traduzione, ribadendo però la necessità dell'obiezione tempestiva per far valere la nullità
Citato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dell'attenuante della provocazione; la Corte distingue attenuante della provocazione dall'esimente della legittima difesa e nega automatismi tra le due figure
Riferito dai ricorrenti nella censura sulla motivazione; la Corte ritiene che la contestazione sia di fatto e che la valutazione probatoria svolta in grado di merito sia immune da vizio di diritto valutabile in cassazione
Regola le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'eccezione di nullità per mancata traduzione di atti processuali deve essere proposta tempestivamente (in primo grado o in appello); se sollevata tardivamente in cassazione è considerata sanata
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare la valutazione di fatto e l'attendibilità delle prove (testi, immagini, messaggistica): tali censure sono inammissibili se consistono in mera rivalutazione probatoria non devoluta
- Il riconoscimento dell'attenuante della provocazione non comporta automaticamente il riconoscimento della legittima difesa; la scriminante richiede la sussistenza di un pericolo attuale, necessità di difesa e assenza di alternative (commodus discessus)
- Per far valere la legittima difesa occorre dimostrare che la reazione sia stata proporzionata e inevitabile; reazioni sproporzionate, protratte nel tempo o intervenute dopo possibilità di allontanamento escludono l'esimente
- Elementi come video, messaggi e conversazioni devono essere valutati nel loro complesso: prove oggettive che corroborano la versione della persona offesa possono sopperire a contraddizioni parziali delle dichiarazioni
- Le questioni processuali relative a traduzioni, notifiche ed eventuali nullità formali seguono una consolidata giurisprudenza: l'elezione di domicilio presso l'avvocato non esonera dall'obbligo di traduzione a favore dell'imputato non conoscente l'italiano, salvo rinuncia o mancata tempestiva impugnazione
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