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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4474/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata traduzione del decreto di citazione in appello nella lingua albanese, con conseguente nullità della sentenza; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 64, 210, 533 c.p.p.) per aver ritenuto attendibile la versione della persona offesa nonostante presunte menzogne e contraddizioni; 3) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, atteso che gli imputati sostenevano di essere stati aggrediti dall'offeso Rredhi, che avrebbe più volte cercato lo scontro e colpito per primo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati, generici o non consentiti. Sul punto della traduzione, ha ritenuto che l'eccezione fosse stata dedotta tardivamente e quindi sanata; ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione valutazioni di fatto non devolute (attendibilità della persona offesa e valutazione delle immagini e dei messaggi) e ha confermato la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la legittima difesa, rilevando la possibilità di allontanamento, la sproporzione e la protrazione della reazione e la responsabilità di chi ha volontariamente determinato la situazione di pericolo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (oltre rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile). Si conferma dunque il quadro fattuale e la condanna di merito (tentato omicidio, porto di arma impropria, pena di anni 5 e mesi 6 con pene accessorie e risarcimento alla parte civile)

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Disciplina l'assunzione della dichiarazione della persona offesa; qui utilizzata per giustificare l'audizione della vittima con le garanzie previste, anche quando sia indagato per altro reato (coindagato per rissa), e per inquadrare la valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Regola l'obbligo di traduzione in favore dell'imputato straniero degli atti processuali rilevanti; la Corte richiama il principio ma conclude che la mancata traduzione del decreto di citazione in appello è stata eccepita tardivamente e quindi sanata

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti quando non rispettano forme previste per la certezza della conoscenza dell'atto; la Corte lo menziona nel quadro delle nullità derivanti dall'omessa traduzione, ribadendo però la necessità dell'obiezione tempestiva per far valere la nullità

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dell'attenuante della provocazione; la Corte distingue attenuante della provocazione dall'esimente della legittima difesa e nega automatismi tra le due figure

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferito dai ricorrenti nella censura sulla motivazione; la Corte ritiene che la contestazione sia di fatto e che la valutazione probatoria svolta in grado di merito sia immune da vizio di diritto valutabile in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'eccezione di nullità per mancata traduzione di atti processuali deve essere proposta tempestivamente (in primo grado o in appello); se sollevata tardivamente in cassazione è considerata sanata
  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare la valutazione di fatto e l'attendibilità delle prove (testi, immagini, messaggistica): tali censure sono inammissibili se consistono in mera rivalutazione probatoria non devoluta
  • Il riconoscimento dell'attenuante della provocazione non comporta automaticamente il riconoscimento della legittima difesa; la scriminante richiede la sussistenza di un pericolo attuale, necessità di difesa e assenza di alternative (commodus discessus)
  • Per far valere la legittima difesa occorre dimostrare che la reazione sia stata proporzionata e inevitabile; reazioni sproporzionate, protratte nel tempo o intervenute dopo possibilità di allontanamento escludono l'esimente
  • Elementi come video, messaggi e conversazioni devono essere valutati nel loro complesso: prove oggettive che corroborano la versione della persona offesa possono sopperire a contraddizioni parziali delle dichiarazioni
  • Le questioni processuali relative a traduzioni, notifiche ed eventuali nullità formali seguono una consolidata giurisprudenza: l'elezione di domicilio presso l'avvocato non esonera dall'obbligo di traduzione a favore dell'imputato non conoscente l'italiano, salvo rinuncia o mancata tempestiva impugnazione

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