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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25628/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, del trattamento pensionistico di vecchiaia richiesto da una lavoratrice/lavoratore che sosteneva di rientrare nella deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992. La Corte d'appello di Bari, accogliendo l'impugnazione dell'INPS, aveva negato il diritto alla pensione alla data di gennaio 2012, ritenendo che alla data del 31 dicembre 1992 la posizione assicurativa e contributiva non fosse tale da impedire, con il successivo incremento fino all'età pensionabile, il raggiungimento dei nuovi requisiti contributivi introdotti dalla riforma. Con il ricorso per cassazione la parte assicurata denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992, sostenendo in sostanza che il requisito derogatorio dovesse essere letto in modo tale da consentire il riconoscimento del trattamento in presenza della situazione contributiva dedotta. La ricorrente richiamava anche precedenti di legittimità, ma l'INPS resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta l'interpretazione restrittiva della deroga di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992, norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo quando l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992, anche sommata ai periodi intercorrenti fino all'età pensionabile, non consenta comunque di raggiungere i nuovi requisiti. Nel caso concreto, avendo la ricorrente al 31 dicembre 1992 677 settimane contributive e un'età di 42 anni, la Corte ha condiviso il giudizio secondo cui vi sarebbe stato ancora tempo sufficiente per maturare i 20 anni di contribuzione richiesti dalla normativa sopravvenuta. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 503/1992

    comma 1, comma 2, comma 3, lett. a), b), c)

    Il comma 3 contiene deroghe eccezionali alla regola generale sui requisiti per la pensione di vecchiaia; la lettera c) va letta in senso letterale e restrittivo, verificando ex ante se, sommando l'anzianità maturata al 31.12.1992 e i periodi successivi fino all'età pensionabile, non sia comunque possibile raggiungere i nuovi requisiti.

  • art. 14 preleggi

    È richiamato per affermare il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali e transitorie.

  • d.l. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011

    È menzionato solo per osservare che la disciplina derogatoria dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 è sopravvissuta alle riforme successive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il rito camerale e la riserva del deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le deroghe transitorie in materia previdenziale che incidono sui requisiti per il pensionamento di vecchiaia hanno natura eccezionale e devono essere interpretate in modo stretto, senza estensioni analogiche o interpretazioni estensive.
  • Per applicare la deroga relativa ai lavoratori dipendenti occorre un giudizio prognostico ex ante: va verificato se, sommando i contributi maturati al 31 dicembre 1992 con quelli astrattamente conseguibili fino all'età pensionabile, il soggetto non avrebbe comunque potuto raggiungere il nuovo requisito contributivo.
  • La deroga di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992 opera solo quando la posizione assicurativa e contributiva pregressa, anche incrementata nel periodo successivo, resti comunque insufficiente rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma.
  • In presenza di una corretta applicazione da parte del giudice di merito dei criteri interpretativi consolidati, il ricorso per cassazione per violazione di legge sul punto deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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