Cassazione Penale, Ordinanza n. 32762/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, ritenendo che l'unico motivo proposto riguardasse errori di diritto e non un errore di fatto prospettabile con tale mezzo di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, già condannato alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione dal GUP di Napoli, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli e successivamente dalla Corte di cassazione, proponeva ricorso straordinario avverso la decisione di legittimità. La condanna riguardava la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso e diversi delitti di estorsione. Con un unico motivo, il ricorrente deduceva un errore di fatto in relazione al sesto motivo del precedente ricorso per cassazione, concernente la determinazione della pena e, in particolare, l'individuazione del reato più grave sul quale operare gli aumenti per la continuazione. La Corte rilevava che la censura non riguardava un errore di fatto, ma prospettava, invece, errori di diritto relativi alla individuazione del delitto più grave ai fini della continuazione. Tali errori non sono deducibili mediante ricorso straordinario.
Norme richiamate
Il testo richiama la continuazione e l'individuazione della violazione più grave su cui operare gli aumenti, ma non indica espressamente l'articolo applicato.
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio limitato alla correzione di errori materiali o di fatto della Corte di cassazione; non è utilizzabile per dedurre errori di diritto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario contro una sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando la censura, pur qualificata come errore di fatto, investe in realtà l'interpretazione o l'applicazione delle norme giuridiche.
- La contestazione dell'individuazione del delitto più grave ai fini della continuazione costituisce una doglianza di diritto e non un errore di fatto, quando richiede una rivalutazione giuridica dei reati e dei criteri di determinazione della pena.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per riproporre, sotto la veste dell'errore di fatto, questioni già esaminate o questioni nuove concernenti la corretta determinazione della pena.
Come è indicizzato
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