Cassazione Penale, Ordinanza n. 21770/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. con cui il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti per i reati di resistenza e lesioni, deducendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto. La censura viene prospettata come violazione di legge, ma il ricorso non esplicita in modo autosufficiente perché la qualificazione operata sarebbe manifestamente errata rispetto al capo di imputazione. La Corte rileva che, nel caso di patteggiamento, la riqualificazione del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; qui invece la doglianza è aspecifica e non autosufficiente, mentre la sentenza impugnata aveva richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria e il referto di pronto soccorso a sostegno della qualificazione accettata dalle parti.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. peri.
La sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, solo nei limiti dell'errore manifesto.
Non citato testualmente, ma la decisione applica la regola delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, la qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e del tutto incompatibile con il capo di imputazione.
- È inammissibile il ricorso che, pur denunciando un'erronea qualificazione giuridica, non indichi in modo specifico e autosufficiente gli elementi dai quali emerge l'asserito errore di diritto.
- Se la sentenza impugnata richiama atti investigativi o sanitari che sorreggono la qualificazione dei fatti accettata dalle parti, la censura sulla riqualificazione non può essere accolta quando resti nel campo dell'opinabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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