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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42393/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in parziale accoglimento dell'appello del PM, aveva mantenuto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e aggiunto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizioni ai sensi dell'art. 283, commi 3 e 4 c.p.p. (dichiarare orari e luoghi per i controlli e divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7). I motivi principali erano: mancata individualizzazione della misura tra indagati incensurati e pregiudicati; omissione di motivazione specifica circa le prescrizioni aggiuntive ex art. 283, commi 3 e 4 c.p.p.; mancata considerazione del comportamento successivo all'applicazione della misura originaria; illogicità sul rischio di recidiva, specie rispetto a soggetti incensurati.

La decisione

La Corte ha rigettato i profili relativi alla presunta eccessiva devoluzione del riesame e alla mancata differenziazione della misura in ragione della condizione di incensurato, ritenendo motivate le ragioni del Tribunale in ordine alla gravita' della condotta collettiva. Tuttavia ha accolto i ricorsi con riguardo all'omessa e insufficiente motivazione circa le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 283, commi 3 e 4 c.p.p., ritenendo che tali prescrizioni, cumulate con l'obbligo di dimora, incidano significativamente sulla libertà e richiedano motivazione specifica e puntuale. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è annullata e rinviata al Tribunale di Genova per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    prescrizioni che l'indagato dichiari all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli e l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo

    La Corte considera che le prescrizioni discretive ex art. 283, commi 3 e 4, pur essendo accessorie all'obbligo di dimora, possono cumulandosi incidere in misura rilevante sulla libertà personale e pertanto richiedono una motivazione specifica e puntuale, specie con riferimento alla personalità degli indagati (es. incensurati)

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente

    Norma processuale che consente alla Corte di annullare il provvedimento impugnato e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, quando il vizio sia tale da richiedere un approfondimento o una nuova decisione

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012; Sez. 5, n. 17827 del 2022; Sez. U, n. 16085 del 2011 (richiamate nel dispositivo)

    Richiamati i precedenti secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero non impedisce al Tribunale del riesame di adottare misure meno gravi e che il giudice d'appello possiede poteri analoghi al giudice di primo grado nel procedimento cautelare; tali principi giustificano la possibilità di modulare le misure in sede di riesame

Massime di principio

  • Le prescrizioni aggiuntive all'obbligo di dimora ex art. 283, commi 3 e 4 c.p.p. richiedono motivazione specifica e puntuale se il loro cumulo incide in misura significativa sulla libertà personale
  • L'essere incensurati non esclude automaticamente misure cautelari più restrittive, ma la decisione deve motivare chiaramente perché la condotta e il contesto giustifichino l'aggravamento
  • In caso di condotte collettive (resistenza/lesioni in gruppo) la modalità di azione collettiva può giustificare la recessività della condizione di incensuratezza nella valutazione del rischio cautelare
  • L'appello del pubblico ministero non limita il Tribunale del riesame a confermare o negare solo la misura richiesta: il giudice di riesame può adottare misure alternative e meno afflittive, nel rispetto del divieto di reformatio in peius rispetto alla posizione degli imputati
  • Se le misure cautelari sono applicate in modo indifferenziato a più indagati, il giudice deve comunque descrivere e motivare l'apporto causale e i presupposti per ciascuna prescrizione, oppure il vizio di motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio
  • La mancanza di motivazione specifica sulle prescrizioni accessorie è un vizio rilevante che può essere sanato solo con un nuovo giudizio di merito o con integrazione motivazionale da parte del giudice competente

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