Cassazione Penale, Sentenza n. 42393/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in parziale accoglimento dell'appello del PM, aveva mantenuto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e aggiunto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizioni ai sensi dell'art. 283, commi 3 e 4 c.p.p. (dichiarare orari e luoghi per i controlli e divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7). I motivi principali erano: mancata individualizzazione della misura tra indagati incensurati e pregiudicati; omissione di motivazione specifica circa le prescrizioni aggiuntive ex art. 283, commi 3 e 4 c.p.p.; mancata considerazione del comportamento successivo all'applicazione della misura originaria; illogicità sul rischio di recidiva, specie rispetto a soggetti incensurati.
La decisione
La Corte ha rigettato i profili relativi alla presunta eccessiva devoluzione del riesame e alla mancata differenziazione della misura in ragione della condizione di incensurato, ritenendo motivate le ragioni del Tribunale in ordine alla gravita' della condotta collettiva. Tuttavia ha accolto i ricorsi con riguardo all'omessa e insufficiente motivazione circa le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 283, commi 3 e 4 c.p.p., ritenendo che tali prescrizioni, cumulate con l'obbligo di dimora, incidano significativamente sulla libertà e richiedano motivazione specifica e puntuale. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è annullata e rinviata al Tribunale di Genova per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
prescrizioni che l'indagato dichiari all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli e l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo
La Corte considera che le prescrizioni discretive ex art. 283, commi 3 e 4, pur essendo accessorie all'obbligo di dimora, possono cumulandosi incidere in misura rilevante sulla libertà personale e pertanto richiedono una motivazione specifica e puntuale, specie con riferimento alla personalità degli indagati (es. incensurati)
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente
Norma processuale che consente alla Corte di annullare il provvedimento impugnato e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, quando il vizio sia tale da richiedere un approfondimento o una nuova decisione
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012; Sez. 5, n. 17827 del 2022; Sez. U, n. 16085 del 2011 (richiamate nel dispositivo)
Richiamati i precedenti secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero non impedisce al Tribunale del riesame di adottare misure meno gravi e che il giudice d'appello possiede poteri analoghi al giudice di primo grado nel procedimento cautelare; tali principi giustificano la possibilità di modulare le misure in sede di riesame
Massime di principio
- Le prescrizioni aggiuntive all'obbligo di dimora ex art. 283, commi 3 e 4 c.p.p. richiedono motivazione specifica e puntuale se il loro cumulo incide in misura significativa sulla libertà personale
- L'essere incensurati non esclude automaticamente misure cautelari più restrittive, ma la decisione deve motivare chiaramente perché la condotta e il contesto giustifichino l'aggravamento
- In caso di condotte collettive (resistenza/lesioni in gruppo) la modalità di azione collettiva può giustificare la recessività della condizione di incensuratezza nella valutazione del rischio cautelare
- L'appello del pubblico ministero non limita il Tribunale del riesame a confermare o negare solo la misura richiesta: il giudice di riesame può adottare misure alternative e meno afflittive, nel rispetto del divieto di reformatio in peius rispetto alla posizione degli imputati
- Se le misure cautelari sono applicate in modo indifferenziato a più indagati, il giudice deve comunque descrivere e motivare l'apporto causale e i presupposti per ciascuna prescrizione, oppure il vizio di motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio
- La mancanza di motivazione specifica sulle prescrizioni accessorie è un vizio rilevante che può essere sanato solo con un nuovo giudizio di merito o con integrazione motivazionale da parte del giudice competente
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