Cassazione Penale, Ordinanza n. 10649/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/05/2024, in un procedimento in cui gli era stata attribuita una condotta di rapina. Con il primo motivo ha lamentato la carenza di prova circa la somministrazione di Rivotril alla persona offesa, somministrazione che, secondo l'accusa, l'avrebbe indotta in stato di sonnolenza per facilitarne la sottrazione del denaro. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione del fatto come rapina consumata e non come tentata, sostenendo che la condotta si era svolta sotto la costante osservazione degli agenti intervenuti solo dopo l'impossessamento del denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione di merito, che valorizzava le dichiarazioni degli agenti operanti e della persona offesa, nonché gli effetti immediati e percepibili della sostanza assunta nella bevanda poco prima della perdita di coscienza. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico, in quanto non si confrontava con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale sulla configurabilità della rapina consumata, motivazione che la Cassazione afferma essere conforme ai principi giurisprudenziali di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna ... al pagamento ... della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una contestazione generica e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancanza di prova è manifestamente infondata quando la motivazione di merito valorizza, in modo coerente e non illogico, le dichiarazioni della persona offesa, gli apporti degli agenti operanti e gli effetti immediati della condotta contestata.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto come consumato anziché tentato deve misurarsi con la motivazione che accerta l'avvenuto impossessamento del bene; in mancanza di tale confronto il motivo è generico.
- In sede di legittimità, la Cassazione non rivaluta il merito se la sentenza impugnata contiene una motivazione esauriente e conforme ai principi di diritto applicabili.
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