Cassazione Civile, Sentenza n. 22183/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato la cartella esattoriale con cui l'INPS reclamava contributi omessi, ritenendo che l'obbligazione contributiva si fosse estinta a seguito della cessione all'INPS dei crediti che l'Istituto vantava verso alcune aziende sanitarie locali. La Corte d'appello aveva interpretato l'art. 6, comma 26, d.l. n. 536/1987 (termine di 90 giorni) come rilevante solo per consentire al debitore ceduto di contestare il debito, ma non come condizione per il perfezionamento della cessione; l'INPS ha dedotto in Cassazione la violazione delle norme richiamate rilevando che la comunicazione/riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice entro 90 giorni è necessaria per la piena efficacia della cessione e per l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello, affermando che la cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per il pagamento dei contributi richiede, oltre ai requisiti formali, che il credito sia certo, liquido ed esigibile, la notifica dell'atto di cessione all'INPS e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima comunichi il riconoscimento della posizione debitoria entro 90 giorni dalla notifica; in mancanza di tali condizioni la cessione non si perfeziona e non si determina l'estinzione dell'obbligazione contributiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, con pronuncia sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 26, d.l. n. 536/1987 (conv. con l. n. 48/1988)
termine di 90 giorni per consentire all'amministrazione debitrice di comunicare se intende contestare o riconoscere il debito ceduto
La comunicazione del debitore ceduto entro 90 giorni è una condizione rilevante per il perfezionamento della cessione e, quindi, per l'effetto estintivo dell'obbligazione contributiva; il decorso del termine senza riconoscimento impedisce il perfezionamento
art. 1, comma 9, d.l. n. 688/1985 (conv. con l. n. 11/1986)
Normativa richiamata nella disciplina delle possibilità di pagamento dei contributi mediante cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni; va letta congiuntamente alle altre disposizioni che regolano la procedura e i requisiti formali
art. 3, comma 1 e art. 4, comma 12, l. n. 412/1991
Norme richiamate in connessione con la disciplina delle cessioni utilizzabili per il pagamento dei contributi; confermano l'assetto speciale previsto per tali cessioni
art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo, l. n. 335/1995
Richiamata in connessione con le disposizioni che governano il pagamento dei contributi mediante cessione di crediti e i relativi effetti
art. 69, r.d. n. 2440/1923
Richiede i requisiti formali dell'atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per operazioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato; applicato alle cessioni per il pagamento dei contributi
artt. 1260 e ss. c.c. (richiamati)
La Corte osserva che la disciplina speciale delle cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione è disancorata dalle regole ordinarie della cessione di crediti previste dal codice civile; la comunicazione del debitore ceduto è un elemento specifico della fattispecie speciale
art. 1198 c.c.
Richiamato in tema di estinzione delle obbligazioni per effetto di datio in solutum; la cessione in parola è qualificata dalla giurisprudenza come datio in solutum, con effetto estintivo se perfezionata
art. 2946 c.c. e art. 1230 c.c.
Norme del codice civile menzionate nelle censure relative alla disciplina della cessione e alla prescrizione/estinzione dei crediti; utilizzate per confronto con la disciplina speciale
Massime di principio
- La cessione a favore dell'INPS di crediti vantati verso pubbliche amministrazioni per pagare contributi richiede requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che il credito sia certo, liquido ed esigibile, e la notifica dell'atto sia all'INPS sia all'amministrazione debitrice.
- La comunicazione da parte dell'amministrazione debitrice entro il termine di 90 giorni (art. 6, comma 26, d.l. n. 536/1987) è un requisito funzionale al perfezionamento della cessione; il mancato riconoscimento entro tale termine impedisce l'effetto estintivo dell'obbligazione contributiva e lascia il datore di lavoro coobbligato.
- La cessione in questa materia ha natura speciale e può essere qualificata come datio in solutum: è disancorata dalle regole ordinarie della cessione di crediti del codice civile e produce l'effetto estintivo dalla data di cessione se sono rispettate le condizioni richieste.
- Eventuali abusi della procedura da parte delle pubbliche amministrazioni (ad es. per ottenere vantaggi illeciti) non inficiano in sé la legittimità della normativa, ma possono essere perseguiti come abuso del diritto; problemi di carattere costituzionale devono essere differenziati da profili di abuso concreto.
- In situazioni analoghe, il giudice deve verificare puntualmente la sussistenza di tutti i presupposti procedurali e sostanziali della cessione (forma, notifiche, certezza e liquidità del credito, comunicazione entro 90 giorni) prima di riconoscere l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
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