Cassazione Civile, Sentenza n. 22181/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva dichiarato non dovute le somme richieste dall'Istituto a titolo di aiuti di Stato relativi a otto contratti di formazione e lavoro stipulati da DIS S.r.l. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione della Decisione della Commissione Europea 11.5.1999 (2000/128/CE), sostenendo che, ai fini della compatibilità degli sgravi (aiuti) con il mercato comune, fosse necessaria la successiva conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato; in assenza di tale conversione, l'INPS riteneva gli aiuti incompatibili. I giudici di merito avevano invece accertato che le assunzioni in questione avevano determinato un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media degli ultimi dodici mesi e che la durata minima di impiego era stata di due anni, senza sostituzione di lavoratori cessati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, secondo gli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione e la Decisione della Commissione 11.5.1999, la compatibilità degli sgravi in esame dipende dal fatto che l'assunzione abbia comportato una "creazione netta" di posti di lavoro nel senso degli Orientamenti (ossia un incremento netto dell'organico calcolato come media su un periodo di riferimento) e dalla stabilità del lavoro creato (es. durata minima e mantenimento del posto). Non è necessario per il diritto dell'Unione che la creazione netta derivi dalla trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato: la verifica riguarda la realtà economica dell'incremento occupazionale e la stabilità del posto creato. Poiché la Corte d'appello aveva accertato l'incremento netto e la durata minima di due anni senza mere sostituzioni, il ricorso è infondato. La Corte ha inoltre condannato l'INPS alle spese di giudizio di legittimità e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Decisione della Commissione Europea 11.5.1999 (2000/128/CE)
"gli aiuti all'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro rappresentano aiuti al mantenimento dell'occupazione ... quando non sono destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro"
La Decisione distingue tra aiuti al mantenimento e creazione di occupazione; ritiene che di norma i contratti di formazione e lavoro non mirino alla creazione netta di posti salvo specifiche condizioni (es. destinatari svantaggiati o incremento netto dell'organico).
Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (pubblicati in G.U.C.E. 12.12.1995)
"per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo)"
Stabiliscono il criterio della "creazione netta" misurata rispetto alla media dell'organico su un periodo di riferimento e richiedono la valutazione della stabilità del posto (durata sufficiente, mantenimento minimo).
Sentenza CGUE, 2.4.2009, C-415/07 (Lodato)
"un incremento netto del numero di dipendenti occupati a tempo pieno per un anno [...] rispetto alla media del periodo di riferimento"
Conferma che la nozione di creazione netta si misura con un incremento netto dell'organico su periodo definito e sottolinea l'importanza della durata e stabilità del lavoro creato.
Art. 59, L. n. 218/1978 (richiamata giurisprudenza nazionale)
La Corte ricorda che la propria giurisprudenza ha in passato ritenuto necessaria la trasformazione in tempo indeterminato per fruire di uno specifico sgravio ex art.59 L.218/1978, ma sottolinea che quella è una disciplina nazionale distinta dalla valutazione di compatibilità degli aiuti con il diritto dell'Unione e non può essere automaticamente sovrapposta.
Cass. nn. 11427/2006 e 7124/2016 (giurisprudenza richiamata)
Precedenti della Corte che hanno interpretato la normativa nazionale ex art.59/1978 imponendo la conversione in tempo indeterminato per il beneficio; la Corte ricorda la differenza tra valutazioni nazionali e criteri UE.
Cass. n. 15385/2017
Richiamata per l'indicazione che non è consentita l'interpolazione di comandi provenienti da fonti normative di ordinamenti diversi (nazionale vs. UE).
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli sgravi per assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro occorre accertare se vi sia stata una "creazione netta" di posti di lavoro, misurata come incremento netto dell'organico rispetto alla media del periodo di riferimento.
- La trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato non è in sé condizione necessaria ai fini della compatibilità comunitaria: rileva la realtà economica dell'incremento occupazionale e la stabilità del posto (durata minima e mantenimento).
- Occorre distinguere tra valutazioni della normativa nazionale (che può porre requisiti ulteriori per l'accesso a soglie o sgravi nazionali) e i criteri del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato: non vanno automaticamente sovrapposte o confuse.
- Quando si contestano aiuti ritenuti indebiti, la parte che invoca la compatibilità deve provare che l'assunzione ha comportato effettivamente un incremento netto dell'occupazione e che non si è trattato di mera sostituzione di lavoratori cessati.
- La durata dell'impiego e l'obbligo/garanzia di mantenimento del posto per un periodo minimo sono elementi decisivi per ritenere che l'aiuto abbia favorito la creazione stabile di occupazione.
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