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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22182/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gaetana aveva proposto opposizione contro cartella esattoriale per contributi e sanzioni. In primo grado era stata rilevata la decadenza dell'INPS dall'iscrizione a ruolo e l'opposizione era stata accolta. In appello la Corte aveva confermato la decadenza dall'iscrizione a ruolo ma, ritenendo che la decadenza non esentasse dall'esame del merito, aveva valutato la fondatezza del credito contributivo acquisendo la relata di notifica del verbale di accertamento e, trovando mancata contestazione delle risultanze del verbale da parte dell'assicurata, aveva dichiarato dovuti i contributi e le sanzioni. Gaetana ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo vizi di ammissibilità dell'appello INPS, violazioni procedurali relative alla produzione documentale in appello, alla possibilità di acquisizione della relata di notifica e alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Gaetana e ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'INPS. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse errato nel dichiarare la decadenza dall'iscrizione a ruolo alla luce della disciplina temporale richiamata (art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 e richiamate proroghe), e per ciò ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale; decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione di Gaetana, condannandola al pagamento dei contributi e sanzioni richiesti e alle spese legali in favore dell'INPS e di Equitalia Sud, con liquidazione degli importi indicati in dispositivo (indicati in misura determinata per i vari gradi) e con l'obbligo per la sola ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)

    art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)

    La disposizione sospende l'applicazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999 per un periodo determinato, incidendo sulle decadenze dall'iscrizione a ruolo e consentendo il recupero coattivo di crediti per il periodo indicato; la Corte ha ritenuto che le proroghe e la disciplina transitoria incidano sull'efficacia della decadenza invocata dall'opponente.

  • art. 25, d.lgs. n. 46/1999

    art. 25, d.lgs. n. 46/1999

    Norma che disciplina la decadenza dall'iscrizione a ruolo; la sua applicazione è stata modulata dalle disposizioni transitorie e dalle successive sospensioni, per cui non sempre la decadenza opera automaticamente nei periodi interessati dalle proroghe.

  • art. 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999

    art. 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamata in relazione alla disciplina transitoria dell'entrata in vigore del procedimento di riscossione, come presupposto delle successive proroghe/adeguamenti normativi.

  • art. 38, comma 8, l. n. 289/2002

    art. 38, comma 8, l. n. 289/2002

    Una delle disposizioni che hanno ulteriormente differito o modulato l'efficacia delle norme sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo, rilevante nel calcolo dei termini e delle proroghe.

  • art. 4, comma 25, l. n. 350/2003

    art. 4, comma 25, l. n. 350/2003

    Ulteriore norma di raccordo temporale nella materia della riscossione e delle proroghe, considerata nel complesso delle disposizioni transitorie.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    art. 421, comma 2, c.p.c.

    Riconosce i poteri istruttori d'ufficio del giudice nel procedimento del lavoro; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di documenti e prove anche in appello nell'ambito dei poteri istruttori.

  • art. 437 c.p.c.

    Norma del rito del lavoro sulla decisione in appello e sui poteri del giudice; richiamata nelle censure sulla procedura di acquisizione probatoria e sulla rilevazione d'ufficio delle eccezioni.

  • artt. 112, 346, 342, 434, 416, 414, 360 c.p.c.

    Richiamati vari articoli del codice di procedura civile relativi ai criteri di motivazione, alla impugnazione, alla riassunzione e ai poteri decisori in appello e in cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la motivazione degli atti di impugnazione facendo riferimento a tali disposizioni.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul termine di prescrizione per le pretese contributive; la valutazione della Corte ha riguardato l'interruzione della prescrizione tramite la notifica del verbale di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova dell'allegazione: l'ente creditore deve provare gli elementi costitutivi della propria pretesa; la Corte ha ritenuto che la relata di notifica, già allegata, potesse essere acquisita per dimostrare l'interruzione della prescrizione.

  • art. 3, l. n. 335/1995

    Richiamata in relazione alla contestazione dei contributi e delle rispettive norme previdenziali applicabili; la Corte ne ha considerato l'ambito nell'istruttoria e nella valutazione del merito contributivo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulle spese di lite e sulla eventuale compensazione; la Corte ha confermato la condanna alle spese in capo alla ricorrente principale ritenuta soccombente.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo, per la sola ricorrente principale, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • art. 24 e 111 Cost.

    Riferimenti ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e giusto processo; usati a fondamento della valutazione sull'opportunità di esaminare con priorità il ricorso incidentale per ragioni di celerità e economia processuale.

Massime di principio

  • Le norme transitorie e le sospensioni legislative (es. art. 38 d.l. 78/2010) possono incidere sulla decorrenza della decadenza dall'iscrizione a ruolo: non è automatico che la decadenza operi se nel periodo è intervenuta una sospensione normativa.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte favorevole in primo grado può essere esaminato con priorità se investe questioni pregiudiziali di rito o di merito la cui decisione potrebbe assorbire il ricorso principale; tale valutazione è esercitata in funzione di economia e celerità processuale.
  • L'eccezione di prescrizione o la prova dell'interruzione della prescrizione (es. relata di notifica del verbale di accertamento) possono essere rilevate e valutate anche d'ufficio in ogni stato del processo, purché fondate su allegazioni e prove idonee e acquisibili nel processo.
  • La produzione documentale relativa alla notifica di atti integrativi della pretesa (verbali di accertamento) può essere ammessa in appello se il documento è stato già allegato o è acquisibile tramite i poteri istruttori del giudice, specialmente nelle controversie di lavoro/previdenziali.
  • Per l'ammissibilità dell'appello non è richiesta una formalità eccessiva: è sufficiente che ricorra chiara individuazione delle questioni contestate e doglianze argomentate che costituiscano una revisione della decisione di primo grado.
  • La soccombenza comporta generalmente condanna alle spese; la compensazione è possibile ma non automatica e dipende dalla specifica vicenda processuale e dalle statuizioni di merito.

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