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Sentenza

Sentenza n. 5218/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rispetto al lotto 3 in contestazione, - della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l’operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell’inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura; - del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l’offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l’esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest’ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RTI CNS-SDS e al secondo posto il Consorzio Leonardo, nonché della tabella sui punteggi allegata; - della nuova graduatoria di gara redatta all’esito della nuova valutazione dell’offerta del RTI CNS nella parte in cui vede il RTI CNS e il Consorzio Leonardo posti al primo e al secondo posto; - ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RTI CNS-SDS; - ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all’affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell’RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RTI CNS-SDS il 22/12/2022; - di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all’ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l’esclusione; - delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l’ammissione in gara del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo e non l’esclusione delle stesse; - ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell’11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022; - del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell’11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l’esclusione; - del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l’esclusione; - del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta del RTI CNS-SDS; - dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l’omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all’offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria; - del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS; - di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo; - degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RTI CNS-SDS; - del silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza di accesso agli atti del 17/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 8\4\2025: rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche - del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace"; - della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RTI CNS- SDS e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L il 4\12\2025: sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti, - della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025”; - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura stipulati nelle more del giudizio; nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a. nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.

Giustizia amministrativa202414296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova aggiudicazione del lotto 3 al RTI CNS-SDS, adottata dopo la rivalutazione dell'offerta tecnica in esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato, nonché gli atti successivi di verifica dei requisiti e di efficacia dell'aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata nella gara regionale centralizzata per il servizio CUP, ha impugnato la nuova aggiudicazione del lotto 3 al RTI CNS-SDS, la rivalutazione del punteggio relativo al criterio concernente il responsabile di commessa, la nuova graduatoria e gli atti successivi di verifica dei requisiti. Ha dedotto, in sintesi, l'illegittima omissione della rinnovazione della verifica di anomalia e della verifica del costo della manodopera e dei minimi salariali; l'incongruità e l'insostenibilità dell'offerta del RTI CNS-SDS, anche in ragione degli aggiornamenti del CCNL Multiservizi; l'irregolarità contributiva di una consorziata esecutrice; la sussistenza di gravi illeciti professionali e l'omessa o reticente dichiarazione di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016; nonché l'illegittimità dell'ammissione e della collocazione in graduatoria del Consorzio Leonardo per asserita violazione dei minimi retributivi. Con i motivi aggiunti ha contestato il verbale del RUP che aveva attestato l'efficacia dell'aggiudicazione e le verifiche dei requisiti, insistendo sull'irregolarità contributiva e sui gravi illeciti professionali dell'aggiudicataria, comprese penali contrattuali, vicende penali e un provvedimento di autotutela ministeriale. Ha inoltre proposto domande di risarcimento in forma specifica, subentro e dichiarazione di inefficacia del contratto o della convenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva delle aziende sanitarie destinatarie della gara, precisando che la notifica nei loro confronti può valere come mera litis denuntiatio, pur non essendo necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio quando la gara è stata svolta dalla Regione. Nel merito, ha dichiarato il ricorso principale inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente era terza classificata e le censure contro il Consorzio Leonardo, seconda classificata, erano già state dichiarate inammissibili o infondate con sentenze passate in giudicato; pertanto, l'eventuale esclusione del solo RTI CNS avrebbe prodotto soltanto lo scorrimento a favore della seconda classificata, senza attribuire alla ricorrente una concreta utilità. Il TAR ha inoltre rilevato che le censure sull'anomalia dell'offerta e sui costi della manodopera erano comunque coperte dal giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano imposto esclusivamente la rivalutazione del punteggio relativo alla figura del responsabile di commessa, ritenendo legittime le altre fasi della procedura, inclusa la verifica di anomalia. Le censure relative alla regolarità contributiva e ai requisiti ex art. 80 dell'aggiudicataria sono state dichiarate improcedibili nella parte in cui l'amministrazione aveva successivamente svolto le verifiche, e comunque infondate. In particolare, i DURC positivi, aventi natura di certificazioni vincolanti per la stazione appaltante salvo querela di falso, esoneravano il RUP da ulteriori accertamenti sulla regolarità contributiva. Quanto ai gravi illeciti professionali, il TAR ha ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni del RUP, che aveva considerato la diversità degli oggetti contrattuali, l'ascrivibilità di una penale a una consorziata esecutrice, la pendenza dei giudizi, le misure correttive e l'assenza di concreti elementi tali da compromettere l'affidabilità dell'operatore. L'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti non determinava un'esclusione automatica, essendo necessaria una valutazione della stazione appaltante e rilevando soltanto gli obblighi informativi previsti dalla legge o dalla lex specialis. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della Regione Lazio e del Consorzio CNS, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre oneri di legge; sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …

    La verifica dei requisiti generali e dei gravi illeciti professionali richiede una valutazione della stazione appaltante; l'esistenza di penali, indagini o altri fatti non comporta automaticamente l'esclusione, se gli elementi non rendono concretamente dubbia l'affidabilità dell'operatore.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    La regolarità contributiva è attestata dal DURC; i certificati delle autorità competenti si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori accertamenti, salvo querela di falso.

  • art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. 50/2016

    La falsità, l'omissione o la reticenza informativa devono essere ricondotte alla specifica fattispecie applicabile. L'omissione di fatti potenzialmente integranti un grave illecito professionale non determina un'esclusione automatica; la lett. f-bis) opera per dichiarazioni o documenti obiettivamente falsi, senza margini di opinabilità.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica di anomalia già compiuta e ritenuta legittima dal giudicato non deve essere nuovamente eseguita quando la riedizione del potere è stata limitata alla rivalutazione di uno specifico criterio tecnico.

  • art. 116 c.p.a.

    L'istanza di esibizione documentale può essere proposta anche nel giudizio relativo agli atti di gara e può condurre all'ordine giudiziale di ostensione della documentazione sui requisiti.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alle pretese connesse all'esecuzione, senza che il giudice riconosca una tutela ulteriore rispetto al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il concorrente terzo classificato ha interesse a impugnare gli atti di gara soltanto se le censure contro l'aggiudicatario e quelle contro il secondo classificato risultano entrambe fondate, oppure se sussiste uno specifico interesse strumentale alla rinnovazione integrale della gara; l'esclusione del solo primo classificato, infatti, arreca al terzo soltanto un vantaggio riflesso a favore del secondo classificato.
  • Quando il giudicato ha annullato l'aggiudicazione imponendo la riedizione del potere limitatamente alla rivalutazione di uno specifico criterio dell'offerta, le altre fasi della procedura già esaminate e ritenute legittime, comprese la verifica di anomalia e le valutazioni sui costi della manodopera, non possono essere nuovamente contestate o riesaminate.
  • I DURC rilasciati dalle autorità competenti hanno natura di certificazioni o attestazioni dotate di efficacia probatoria privilegiata e si impongono alla stazione appaltante, che non è tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sulla regolarità contributiva in assenza di una contestazione idonea a metterne formalmente in discussione l'attendibilità.
  • L'omissione o la reticenza nella dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti come gravi illeciti professionali non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara: la stazione appaltante deve svolgere una valutazione sull'integrità e affidabilità dell'operatore, mentre la causa di esclusione per dichiarazioni false opera solo in presenza di falsità obiettiva e non opinabile.
  • Il giudizio sui gravi illeciti professionali appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della non manifesta illogicità, abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative della valutazione compiuta.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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