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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12761/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dopo un primo intervento della Corte che aveva cassato la decisione del Tribunale e rinviato per la sola regolazione delle spese, il giudice di rinvio ha liquidato i compensi per il giudizio di opposizione, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, ponendoli a carico dell’Erario e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio si sarebbe discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; (2) nullità della motivazione per asserita incoerenza interna, poiché il tribunale avrebbe parlato di disciplina delle spese ex art. 91 c.p.c. ma poi avrebbe posto le spese a carico dell’Erario come se fosse stato operante il patrocinio; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.P.R. n. 115 del 2002, perché le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del Ministero soccombente e non dell’Erario; (4) violazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. per pronuncia ultra petita, in quanto il giudice avrebbe deciso su una domanda di ammissione al patrocinio non proposta in riassunzione né nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di autosufficienza e per mancata specifica indicazione del modo in cui il giudice del rinvio avrebbe violato l’art. 384 c.p.c.; ha poi ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare, ha affermato che non sussisteva vizio motivazionale rilevante in cassazione e che, in base al d.P.R. n. 115 del 2002, l’ammissione al patrocinio si estende alle procedure derivate e incidentali connesse, compresa l’opposizione alla revoca del beneficio, con conseguente correttezza della liquidazione delle spese a carico dell’Erario. Ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trattandosi di questione connexa al thema decidendum. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha disposto inoltre, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio non può discostarsi dal principio di diritto enunciato in sede rescindente; tuttavia, la censura in cassazione deve indicare specificamente in che modo tale violazione si sia realizzata.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e delle ragioni della censura, in modo da consentire alla Corte la comprensione dell’oggetto della pretesa senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede l’indicazione delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell’intimato è inammissibile se non assume la forma del controricorso e non contiene i motivi di diritto su cui si fonda.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sulla condanna alle spese secondo soccombenza, ma nel caso concreto ritenuta non applicabile in modo da escludere il regime del patrocinio a spese dello Stato nella fase incidentale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 91 c.p.c. nella disciplina generale delle spese, senza incidere sull’esito della lite.

  • art. 99 c.p.c.

    È esclusa la violazione del principio di domanda quando il giudice affronti questioni strettamente connesse al thema decidendum.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta pronuncia ultra petita, ma la censura è stata respinta perché la questione sulle spese era compresa nel thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide su questioni direttamente connesse alla domanda proposta.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o irriducibile contraddittorietà, cioè in caso di violazione del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il controllo sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, primo comma

    "l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse"

    L’ammissione al patrocinio si estende alle procedure incidentali e derivate connesse al processo principale, senza necessità di una nuova autonoma domanda per ciascuna di esse.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 130

    I compensi spettanti al difensore nella procedura incidentale connessa al patrocinio sono soggetti alla riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, terzo comma

    La revoca del beneficio, salvo modifiche reddituali, ha efficacia retroattiva, ma ciò non esclude l’estensione del beneficio alle procedure connesse per il periodo in cui esso ha operato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto dell’impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La condanna alla somma in favore della cassa delle ammende può essere pronunciata anche se la parte intimata non svolge difesa, avendo funzione deterrente e sanzionatoria verso impugnazioni defatigatorie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge richiede una censura specifica e autosufficiente: non basta richiamare il principio di diritto o la decisione impugnata, ma occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto del contrasto.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere su questioni strettamente connesse alla domanda proposta, quando esse rientrino nel thema decidendum della controversia.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende alle procedure incidentali, derivate e comunque connesse al processo principale; per tali fasi non occorre una nuova domanda autonoma di ammissione.
  • Nel procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese segue il regime del patrocinio e i compensi del difensore sono soggetti alla disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002, non al solo schema generale della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. in senso puro.
  • La condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di difese della parte intimata, se il ricorso è definito in conformità alla proposta del consigliere e risulta defatigatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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