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Ordinanza

Ordinanza n. 453/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 24.3.2023, n. 259, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, recante condanna generica del Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, nella misura lorda giornaliera di € 5,82 per i giorni effettivamente lavorati durante le supplenze degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali. La ricorrente ha chiesto il pagamento di € 855,54 per l’anno scolastico 2021/22, sostenendo che la sentenza avesse accertato un capitale complessivo di € 2.217,42 e che l’Amministrazione avesse già versato € 1.361,88 per l’anno scolastico 2020/21. Nel corso del giudizio ha riferito che l’Amministrazione aveva effettuato un ulteriore pagamento parziale, senza precisarne l’importo. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario non avrebbe determinato l’intero importo dovuto, ma avrebbe escluso il calcolo complessivo richiesto in quanto non teneva conto delle assenze ingiustificate dal 22 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, limitandosi a una condanna generica di € 5,82 lordi per ogni giornata effettivamente lavorata. La quantificazione richiederebbe quindi di accertare quali giornate fossero effettivamente lavorate e quali dovessero essere escluse per assenze ingiustificate.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d’ufficio concernente l’eventuale inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Secondo il Collegio, l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contenente un accertamento e una condanna generica è ammissibile soltanto quando il contenuto della condanna sia puntuale o determinabile mediante semplici operazioni matematiche prive di valutazioni ulteriori. Nel caso concreto, invece, la quantificazione presupporrebbe un nuovo accertamento sul rapporto di lavoro, relativo alle assenze ingiustificate e ai giorni effettivamente lavorati, con attività valutativa e integrativa estranea al giudicato. Tale attività sarebbe riservata al giudice ordinario avente giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato. Il TAR ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell’inammissibilità e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Ha inoltre dato atto del pagamento parziale riferito dall’Amministrazione, senza trarne allo stato una definitiva conseguenza processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    La disposizione contrattuale costituisce il fondamento della pretesa economica riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario, nella misura lorda giornaliera di € 5,82 per i giorni effettivamente lavorati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante per la decisione, di sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere; il TAR lo ha applicato assegnando un termine per memorie sulla possibile inammissibilità dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per eseguire una sentenza del giudice ordinario contenente una condanna generica quando la quantificazione del credito non sia ricavabile da semplici operazioni matematiche, ma richieda ulteriori accertamenti valutativi sul rapporto sostanziale.
  • Quando la determinazione dell’importo dovuto presuppone l’accertamento di fatti ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato, l’attività richiesta al giudice dell’ottemperanza assume natura integrativa del giudicato e non può essere svolta in sede di ottemperanza.
  • L’accertamento delle giornate effettivamente lavorate e delle assenze rilevanti ai fini della retribuzione costituisce attività di cognizione sul rapporto di pubblico impiego privatizzato, riservata al giudice ordinario munito di giurisdizione in materia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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