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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12135/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 28/03/2025. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l'attenuante; la Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva respinto la richiesta con argomenti logici e giuridici corretti, mentre il ricorso si limitava a una critica meramente dogmatica. In particolare, la motivazione di merito valorizzava l'importo sottratto, ritenuto oggettivamente non modestissimo, e le modalità della rapina, considerate lesive anche della libertà e integrità della vittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, evidenziando che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione impugnata ma proponeva una censura astratta e non specifica. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, dalla parte finale del testo disponibile, presumibilmente della somma alla Cassa delle ammende, ma il dato non è integralmente visibile nel frammento fornito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    Richiamato in modo implicito attraverso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ne conferma il diniego perché l'importo sottratto non era modestissimo e le modalità del fatto escludevano la speciale tenuità.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il profitto o l'importo sottratto non sia oggettivamente modesto e, soprattutto, quando le modalità della condotta abbiano inciso in modo significativo sulla libertà e integrità della vittima.
  • In sede di legittimità, una censura sulla mancata applicazione di un'attenuante è inammissibile se si limita a contestare in modo assertivo la valutazione di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando la decisione di merito ha fornito una motivazione logica e giuridicamente coerente e l'impugnazione non evidenzia specifici vizi di violazione di legge o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRapinaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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