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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31832/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/10/2021 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti di cessione e acquisto di cocaina oggetto del presente giudizio e fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del 18/01/2018; rideterminazione della pena complessiva in anni 9 mesi 8 di reclusione e euro 74.000 di multa. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che fatti analoghi erano stati già valutati in un precedente procedimento culminato in assoluzione; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. per presunta interpretazione congetturale di intercettazioni utilizzate a fondamento dell'accusa; (iii) illogicità della valutazione della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, ritenuta dalla Corte su basi induttive non sufficienti (quantità e qualità della cocaina desunte dalle conversazioni e da sequestri precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il principio del ne bis in idem si riferisce all'identità storico-naturalistica del fatto e che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare tale identità rispetto al giudicato, onere non assolto; le censure sull'interpretazione delle intercettazioni rappresentano valutazioni di merito riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, non dimostrate dal ricorrente; il motivo sull'aggravante per ingente quantitativo è aspecifico e non è stato efficacemente contestato nei singoli argomenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    La Corte interpreta il ne bis in idem come principio riferito all'identità storico-naturalistica del fatto: è preclusa la riesame penale solo se il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, è già divenuto oggetto di giudicato. Spetta al ricorrente dimostrare tale identità nella comparazione tra giudicati.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    La violazione dell'art. 192 comma 3 è rilevante in Cassazione solo se da essa deriva un vizio della motivazione puntualmente individuato. La mera diversa valutazione delle intercettazioni non costituisce di per sé violazione di legge sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare i limiti del sindacato in sede di legittimità: la censura deve indicare una specifica violazione di legge o vizio della motivazione; valutazioni alternative del merito non rientrano nei motivi di cassazione ai sensi di questa lettera.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem va inteso rispetto all'identità storico-naturalistica del fatto: per invocarlo occorre dimostrare che il giudicato precedente ha riguardato lo stesso fatto in termini di tempo, modo e contenuto concreto.
  • L'onere di provare l'identità tra il fatto già giudicato e quello nuovo grava sul ricorrente; se non è dimostrato il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole e ciò deve essere specificamente indicato nel gravame.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. è rilevante in Cassazione solo se produce un vizio della motivazione chiaramente individuato; semplici valutazioni alternative non sono sufficienti.
  • La qualificazione dell'aggravante per ingente quantitativo può essere fondata su elementi convergenti (quantitativi emersi da intercettazioni, sequestri, somme di denaro pertinenti al traffico, qualità della sostanza), ma tali inferenze devono essere motivate con chiarezza e non in modo meramente congetturale.
  • Motivi generici o che si limitano a riproporre diversa lettura del compendio probatorio senza evidenziare errori logico-giuridici puntuali sono destinati a essere respinti per aspecificità o inammissibilità.

Testo integrale

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