Cassazione Penale, Sentenza n. 22524/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Maio: impugna la confisca di beni sequestrati il 08/04/2021 in sede di perquisizione, sostenendo che si trattava di sequestro probatorio mai convertito in sequestro preventivo ai sensi dell'art. 262 c.p.p., e deduce difetto/contraddittorietà della motivazione circa la presunta conversione in sequestro preventivo. Fabretti: censura l'omessa e carente motivazione sull'esistenza dei presupposti per la confisca, deduce la lecita provenienza e la proporzionalità dei beni rispetto al reddito, nonché errori nella quantificazione della quota di arricchimento personale e nella ripartizione tra concorrenti.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto lecita e obbligatoria la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in relazione a pene applicate su richiesta (art. 444 c.p.p.) e all'art. 240 c.p.; ha escluso che sia necessario un previo provvedimento di sequestro preventivo per disporre la confisca obbligatoria, precisando che il sequestro preventivo è strumentale ma non condizione di validità della confisca. Quanto alle somme oggetto di confisca, sono state utilizzate le determinazioni già definitive risultanti dalla sentenza di patteggiamento del 01/10/2021; le doglianze sulla quantificazione e sulla ripartizione dell'arricchimento sono state ritenute generiche e non supportate da atti specifici che dimostrassero una quota inferiore a quella attribuita. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa per profili di colpa ai fini dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" (comma 1).
La confisca per equivalente è obbligatoria dopo condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti indicati; può colpire beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto quando la confisca dei beni costituenti il profitto non è possibile.
Norma generale che disciplina la confisca; nel contesto la confisca è stata disposta come misura ablativa collegata alla responsabilità penale accertata con patteggiamento e secondo le previsioni speciali del d.lgs. n. 74/2000.
Consente l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la definitiva applicazione della pena rende efficace l'accertamento della responsabilità e delle somme di profitto per la successiva confisca obbligatoria.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda il sequestro preventivo; la Corte rileva che l'esercizio del potere cautelare è discrezionale (il verbo "può") e che la mancata adozione di un sequestro preventivo non impedisce la successiva confisca obbligatoria.
art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Disposizioni sul sequestro probatorio; il ricorrente lamentava mancata restituzione dei beni oggetto di sequestro probatorio non convertito, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata rispetto alla confisca obbligatoria motivata sui titoli di reato definitivi.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme processuali, vizio di motivazione, ecc.); i motivi presentati sono stati valutati e ritenuti manifestamente infondati.
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Riferita dal ricorrente per questioni di sproporzione e pertinenzialità; la Corte osserva che tali doglianze non erano pertinenti rispetto alla confisca per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.
Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte ricorda che la confisca disposta nel caso non era una confisca per sproporzione e che tale strumento non era applicabile ai reati di omesso versamento IVA nel quadro del d.lgs. n. 74/2000.
Sez. U. n. 369959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza citata a sostegno dell'idea che l'esercizio del potere cautelare è discrezionale e non condiziona automaticamente la legittimità della confisca.
Sezioni Unite, sentenza n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
"In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali."
Principio che impone l'accertamento, nel contraddittorio, della quota di arricchimento di ciascun concorrente; se ciò non è possibile, si applica la ripartizione in parti uguali come criterio residuale ("regola di chiusura").
Massime di principio
- La confisca per equivalente obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 può essere disposta anche in assenza di un precedente provvedimento di sequestro preventivo: il sequestro preventivo è strumentale ma non condizione di validità della confisca.
- L'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) produce un accertamento definitivo utile a determinare gli importi oggetto di confisca; contestazioni sui calcoli già definiti dal patteggiamento sono limitate se non si indicano atti specifici a sostegno.
- Se più persone concorrono nel reato, la quota di arricchimento va accertata nel contraddittorio per ciascun concorrente; se non è possibile determinare la quota individuale, si può applicare la ripartizione in parti uguali (regola residuale delle Sezioni unite).
- Le doglianze generiche sulla lecita provenienza o sulla sproporzione dei beni sono inefficaci contro una confisca per equivalente basata su titolo definitivo di responsabilità, salvo prova specifica e concreta contraria.
- Il giudice che dispone la confisca deve motivare la scelta dei criteri di quantificazione e, se non è possibile individuare la quota dell'arricchimento, deve spiegare l'assenza di elementi e l'adozione del criterio sostitutivo (es. ripartizione in parti uguali).
- Un precedente giudicato cautelare (es. rigetto di un sequestro preventivo in altro provvedimento non impugnato) non impedisce automaticamente una successiva confisca per equivalente se sussiste un accertamento definitivo di responsabilità e profitto.
- Ricorsi in cassazione che siano manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per responsabilità nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
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