Cassazione Penale, Ordinanza n. 21753/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e la mancanza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre alle conseguenze sul punto della condanna già confermata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva esaminato puntualmente il compendio probatorio, richiamando in particolare le note della legione carabinieri Sicilia del 3 marzo e del 7 marzo 2022, ritenute idonee a comprovare la responsabilità dell'imputato e a disattendere le ragioni difensive. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, quindi non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il delitto di evasione, rispetto al quale la condanna di merito è stata confermata; non emergono specifici principi interpretativi sul contenuto della norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente generiche o assertive sono inammissibili.
- La conferma della responsabilità per evasione può essere sorretta da un compendio probatorio puntualmente valorizzato nella motivazione di merito; la Cassazione non rivaluta il fatto se il ricorso non evidenzia vizi specifici della decisione.
- La deduzione difensiva che non si misuri con gli elementi probatori espressamente richiamati nella sentenza impugnata non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →