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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21753/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e la mancanza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre alle conseguenze sul punto della condanna già confermata in appello per evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva esaminato puntualmente il compendio probatorio, richiamando in particolare le note della legione carabinieri Sicilia del 3 marzo e del 7 marzo 2022, ritenute idonee a comprovare la responsabilità dell'imputato e a disattendere le ragioni difensive. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, quindi non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato implicitamente il delitto di evasione, rispetto al quale la condanna di merito è stata confermata; non emergono specifici principi interpretativi sul contenuto della norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente generiche o assertive sono inammissibili.
  • La conferma della responsabilità per evasione può essere sorretta da un compendio probatorio puntualmente valorizzato nella motivazione di merito; la Cassazione non rivaluta il fatto se il ricorso non evidenzia vizi specifici della decisione.
  • La deduzione difensiva che non si misuri con gli elementi probatori espressamente richiamati nella sentenza impugnata non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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