Cassazione Penale, Sentenza n. 18141/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca di più immobili, ritenendo che la Corte distrettuale avesse travisato le risultanze probatorie. Bellavita (che sosteneva di non essere proprietario dei beni) censurava la motivazione ritenuta contraddittoria e insufficiente e sosteneva che la consulenza tecnica dimostrerebbe la legittimità del suo patrimonio e l'assenza di interposizione fittizia. Paola Grumelli (amministratore unico della Galaxy s.r.l. e proprietaria di un immobile) denunciava violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011, vizio di motivazione in ordine alla titolarità e alla disponibilità dei beni, contestava la qualificazione come fittizia delle intestazioni e spiegava le modalità lecite di acquisizione e pagamento (compresi crediti ceduti da terzi a titolo di finanziamento sociale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Bellavita: in via preliminare la Corte territoriale aveva rilevato che egli non contestava la titolarità dei beni in capo ai terzi e quindi mancava l'interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità per carenza di legittimazione. Per Grumelli: le censure risultano meramente ricognitive e reiterative; la Corte di merito ha motivato compiutamente la sproporzione tra spese e redditi, i profili di interposizione e l'uso di prestanome nella gestione della società Galaxy (già Omegalfa), nonché i collegamenti familiari e societari che spiegano la riconducibilità dei beni a Bellavita. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 24; artt. 10, comma 3, e 27
La Corte ricorda che nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono ammessi i motivi per violazione di legge entro i limiti degli artt. 10 comma 3 e 27 d.lgs. 159/2011; l'art. 24 è invocato dalla difesa ma le doglianze su motivazione e valutazione di fatti rientrano nella valutazione di merito e quindi esulano dai limiti di ammissibilità.
Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso solo per motivi di diritto: le doglianze che in realtà impugnano la valutazione di merito delle prove sono inammissibili.
- La mancanza di interesse concreto e attuale (ad es. quando il proposto non contesta la titolarità dei beni in capo a terzi) determina l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione.
- In materia di misure di prevenzione il giudice può inferire la illecita provenienza dei beni dalla persistente sproporzione fra redditi dichiarati e spese/beni acquisiti, dall'uso di società e prestanome e da collegamenti familiari o societari ricorrenti.
- Argomentazioni difensive che offrono solo ipotesi alternative o che non producono documentazione probatoria idonea a spiegare la provenienza lecita dei fondi (es. tracciabilità dei pagamenti, prova di effettivi versamenti o cessioni crediti concretamente corrisposte) sono insufficienti per rimuovere la presunzione di illiceità.
- Chi contesta la confisca in quanto terzo (proprietario o amministratore) deve fornire elementi probatori chiari e specifici sulla effettiva titolarità, sulla disponibilità reale dei mezzi finanziari utilizzati e sulla regolarità dei pagamenti: mere deduzioni o documenti non confrontati con le risultanze probatorie non sono in grado di ribaltare la decisione motivata del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →