Cassazione Penale, Sentenza n. 16374/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Cagliari per il reato ex art.73, comma 1 e art.80, comma 2, DPR 9 ottobre 1990 n.309 (detenzione e cessione di circa cinque kg di cocaina). Il ricorso in cassazione articolava due motivi principali: 1) censura della ritenuta sussistenza dellaggravante di cui all'art.80 DPR 309/1990 — si denunciava che il Tribunale aveva ricavato un grave compendio indiziario sullaggravante non dalla qualità del principio attivo ma dall'entità del corrispettivo economico, in contrasto con la difesa che aveva evidenziato la scarsa qualita della droga; 2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari — si contestava lerronea qualificazione dellindagato come appartenente a reato associativo, la mancata considerazione della rilevante risalenza temporale della condotta, lo stato di detenzione domiciliare precedente rispettato per oltre due anni e otto mesi e la mancata valutazione dellipotesi di continuazione con pene in espiazione, con impatto sulla dosimetria e sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione, accertata la rinuncia rituale all'impugnazione da parte del ricorrente depositata il 18 febbraio 2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma ha escluso la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la rinuncia fosse stata determinata dallaccoglimento della richiesta di sostituzione della misura (con richiamo alla Corte Cost. n.186/2000). Il provvedimento è stato deciso il 5 marzo 2026.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73, comma 1
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73, comma 1
Norma incriminatrice relativa alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (detenzione e cessione di circa cinque kg di cocaina) è stata qualificata in base a questo articolo
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.80, comma 2
art.80, comma 2, DPR 309/1990
Prevede aggravanti per le fattispecie inerenti gli stupefacenti; il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'aggravante sulla base di elementi indiziari collegati al valore economico della partita di droga
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.17
Norma relativa alle autorizzazioni per attività legali sulle sostanze; richiamata nel testo per delimitare le ipotesi di illiceità
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.75
Norma che delimita ipotesi in cui la detenzione non è illecito; richiamata per escludere le ipotesi di liceità richiamate dallindagato
Codice di procedura penale, art.125, comma 3
Norma sul fondamento delle intercettazioni e del loro utilizzo; evocata nella censura difensiva sulluso delle conversazioni intercettate
Codice di procedura penale, art.273
Norma sul valore probatorio di taluni mezzi di prova; richiamata dai motivi di ricorso per vizio di valutazione probatoria
Codice di procedura penale, art.274
Norma sulle regole delle prove documentali e il loro apprezzamento; invocata nella censura sulla valutazione degli elementi documentali prodotti dalla difesa
Codice di procedura penale, art.292, comma 2, lett. c) e lett. c-bis)
art.292, comma 2, lett. c) e lett. c-bis) c.p.p.
Norme che indicano vizi di motivazione e vizio logico nella motivazione delle decisioni impugnate; usate per sostenere linsufficiente e contraddittoria motivazione del riesame
Codice di procedura penale, art.275, comma 3
Previsione della presunzione di pericolosità per taluni reati, in particolare reati associativi; la difesa rilevava che tale presunzione non poteva essere applicata al caso concreto
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di ammissibilita e motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; invocati per formulare i motivi di ricorso
Codice di procedura penale, art.173 disp. att.
art.173 disp. att. c.p.p.
Regole sulla sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era sintetizzato conformemente a tale disposizione
Codice di procedura penale, art.591, comma 1, lett. d)
art.591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede linammissibilità del ricorso per rinuncia rituale dellimputato o dellindagato; su questa base la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Richiamata per spiegare che la rinuncia determinata dallaccoglimento della richiesta di sostituzione della misura non comporta automaticamente la condanna alla Cassa delle ammende per responsabilità dellimputato
Massime di principio
- La rinuncia rituale allimpugnazione rende il ricorso inammissibile ex art.591 c.p.p.; quindi, se il ricorrente decide di rinunciare, il merito non viene esaminato e il provvedimento impugnato resta efficace salvo altri rimedi
- La qualificazione dellaggravante ex art.80 DPR 309/1990 richiede motivazione puntuale: non è sufficiente richiamare il valore economico della partita senza collegare adeguatamente tale elemento alla maggiore pericolosità o alla specifica condotta dellindagato
- Le esigenze cautelari devono essere valutate tenendo conto della natura del reato (es. la presunzione di pericolosità prevista per reati associativi non si estende automaticamente ad altri reati), della risalenza temporale della condotta e della condotta precedente dellindagato (adempimento delle prescrizioni e periodo di detenzione domiciliare possono attenuare la necessità della custodia)
- Quando esistono ragioni fondate di possibile continuazione tra pene pregresse e future, tali circostanze vanno prospettate e motivate in sede cautelare perché possono influire sulla gravità della misura (dosimetria e esigenze cautelari)
- Se la rinuncia è determinata dallaccoglimento di una richiesta di sostituzione della misura cautelare, la giurisprudenza consente di non infliggere automaticamente la sanzione verso la Cassa delle ammende, purché la rinuncia sia rituale e motivata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →