Ordinanza n. 694/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Varese del 13.03.23, notificato il 18.03.23 al ricorrente con cui è stato negato il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Varese con cui gli è stato negato il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia. Il ricorso è stato notificato alla Prefettura presso la sede fisica dell'amministrazione. La Prefettura non si è costituita. Il TAR ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione, poiché, trattandosi di amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il diniego di rinnovo del porto di fucile. Ha dichiarato rilevabile d'ufficio la nullità della notificazione del ricorso e, richiamando l'art. 44 c.p.a. e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione alla Prefettura di Varese nelle forme di legge. Ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per provvedere alla rinnovazione, avvertendo che l'inadempimento comporterà l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a. È stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
In presenza di una notificazione nulla, il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione della notificazione nelle forme prescritte dalla legge.
L'omessa rinnovazione della notificazione nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Richiamata quale fondamento della possibilità di disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso giurisdizionale contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente quando l'amministrazione è soggetta al relativo patrocinio obbligatorio; la notificazione presso la sede dell'amministrazione è nulla.
- La nullità della notificazione del ricorso può essere rilevata d'ufficio dal giudice e, anziché determinare immediatamente l'inammissibilità, impone l'assegnazione di un termine per la rinnovazione nelle forme prescritte dalla legge.
- La mancata rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato dal giudice determina l'inammissibilità del ricorso.
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