Cassazione Civile, Ordinanza n. 34696/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di liquidazione per imposte di registro e catastale emessi in relazione a una compravendita di terreno agricolo stipulata con rogito del 31 marzo 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, con integrale versamento di quanto dovuto; la documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato ha attestato che la definizione si estendeva anche al coobbligato solidale intimato. La Corte ha quindi rilevato che la lite era stata effettivamente definita e che ciò comportava cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e l'integrale pagamento di quanto dovuto comportano la definizione della lite e consentono al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La definizione agevolata si estende al condebitore solidale.
Norma di conversione del D.L. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una parte aderisce a una procedura di definizione agevolata della lite tributaria e documenta l'integrale pagamento di quanto dovuto, la controversia deve ritenersi definita e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
- La definizione agevolata prevista dalla normativa speciale si estende anche al coobbligato solidale, se ricorrono i presupposti indicati dalla legge.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
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