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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21298/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Visone censura l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art.317-bis c.p., sostenendo che per la pena principale del reato più grave (corruzione) inferiore a tre anni sarebbe dovuta essere applicata l'interdizione temporanea prevista dalla disciplina previgente alla legge n.3/2019. Pinto deduce mancanza di motivazione quanto alle ragioni che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. e contestata corretta qualificazione giuridica dei fatti, inoltre il ricorso di Pinto presenta palese errore di identificazione dell'imputato e della sentenza impugnata.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto il motivo di Pinto aspecifico e manifestamente infondato, anche per l'errore di identificazione della parte e del provvedimento; ha ritenuto il motivo di Visone inammissibile perché la questione sulla durata della pena accessoria rientrava in motivi di appello rinunciati nell'ambito dell'accordo di cui all'art.599-bis c.p.p. e, in ogni caso, l'applicazione dell'interdizione perpetua è stata ritenuta corretta perché il più grave reato di corruzione è stato consumato fino a novembre 2019, data successiva alla modifica introdotta dalla L.3/2019, e la pena principale per quel reato supera i due anni (anni 2, mesi 1 e giorni 10), il che legittima l'interdizione perpetua. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola l'accoglimento in appello dell'accordo sul trattamento sanzionatorio (cd. patteggiamento in appello); una volta rinunciati gli altri motivi di appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati, escludendo l'obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi di proscioglimento; la Corte ha affermato che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato agli altri motivi di impugnazione eccetto il trattamento sanzionatorio

  • art. 317-bis cod. pen.

    Disciplina l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria per reati contro la pubblica amministrazione; la Corte ha interpretato che, per reati unificati dalla continuazione, la durata della pena accessoria si determina con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave e che, alla luce della L.3/2019, la condanna per corruzione superiore a due anni comporta l'interdizione perpetua

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (novella)

    L. 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 1, lett. m)

    Ha modificato la disciplina dell'interdizione dai pubblici uffici (art.317-bis c.p.); la Corte ha applicato la nuova normativa in relazione al periodo di consumazione del reato (fino a novembre 2019), con la conseguenza che per la pena per il reato più grave superiore a due anni si applica l'interdizione perpetua

  • Legge 30 dicembre 2017, n. 103

    art. 1, comma 56, L. n. 103/2017

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la giurisprudenza richiamata e la Corte ne evidenziano gli effetti limitativi della cognizione del giudice d'appello quando l'imputato rinuncia a quelli che non riguardano il trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Se l'imputato rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quelli relativi al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art.599-bis c.p.p., il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.; la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati
  • In caso di continuazione tra più reati, la durata della pena accessoria si determina con riferimento alla pena principale inflitta per il reato più grave, salvo il caso di continuazione tra reati omogenei
  • Le modifiche legislative intervenute nel frattempo (es. L.3/2019) si applicano tenendo conto del periodo di consumazione del reato: se il reato più grave è stato consumato dopo l'entrata in vigore della novella, si applica la disciplina nuova
  • Il giudice può applicare d'ufficio le pene accessorie conseguenti alla condanna, anche se la specifica questione non è stata oggetto di impugnazione del pubblico ministero, trattandosi di effetti di diritto della condanna
  • Ricorsi per cassazione viziati da inesatte identificazioni della parte o del provvedimento impugnato possono essere dichiarati aspecifici e manifestamente infondati
  • Questioni relative a profili sostanziali o sanzionatori rinunciate in sede di appello nell'ambito di un accordo ex art.599-bis non sono deducibili in cassazione, salvo che si tratti di ipotesi di pena illegale

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