Cassazione Civile, Ordinanza n. 38134/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, imputando al contribuente un reddito di capitale pari a euro 1.130.000, corrispondente agli interessi percepiti su un finanziamento concesso a una società. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello incidentale del contribuente e rigettato l’appello principale dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, gli eredi del contribuente hanno presentato istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, allegando la domanda e il pagamento effettuato; non risultava agli atti alcun diniego dell’Amministrazione nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018. Ha posto le spese a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso l’applicazione del cd. doppio contributo unificato, ritenendolo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non estensibile analogicamente all’estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dal pagamento, e la mancata opposizione dell’Agenzia nel termine previsto determinano l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria pendente in Cassazione è definita con procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e non risulta un tempestivo diniego dell’Ufficio, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La disciplina della definizione agevolata comporta una chiusura del processo per causa sopravvenuta, con regolazione delle spese secondo la previsione speciale della norma.
- Il cd. doppio contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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