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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10601/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno nell'ambito di una condanna per ricettazione. Sosteneva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità della ricettazione di lieve entità. La Cassazione rileva che il ricorso si fondava su censure non decisive rispetto alla motivazione di merito: la Corte d'appello aveva escluso la lieve entità valorizzando l'ingente valore del bene ricettato e le modalità della condotta, ritenute espressive di una progettualità delittuosa; inoltre, la concessione delle attenuanti generiche era stata motivata con elementi soggettivi diversi, cioè collaborazione, ammissione degli addebiti e resipiscenza, senza alcuna contraddizione con il diniego dell'attenuante specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del danno, osservando che la motivazione della Corte d'appello era immune da vizi logici e giuridici e non poteva essere rivalutata in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la norma sulla ricettazione quale parametro della richiesta attenuante di lieve entità/particolare tenuità del danno, rilevando che il diniego è legittimo quando il valore del bene e le modalità della condotta escludono la lieve entità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla ricorrenza della lieve entità nella ricettazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Ai fini dell'esclusione della lieve entità nella ricettazione possono rilevare sia l'ingente valore del bene ricettato sia le modalità concrete della condotta, quando denotino una progettualità delittuosa.
  • Non sussiste contraddittorietà motivazionale tra il rigetto dell'attenuante legata alla lieve entità e la concessione delle attenuanti generiche, se queste ultime sono fondate su elementi soggettivi diversi, come collaborazione, ammissione dei fatti e resipiscenza.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello non presenti manifeste illogicità o contraddizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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