Cassazione Penale, Sentenza n. 13545/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziando nella memoria e nelle conclusioni elementi quali la risalenza temporale della condotta, il comportamento successivo e la ridotta gravità del fatto. La Corte territoriale non ha dato alcuna valutazione o risposta a tale specifica istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'art. 131-bis perché la sentenza di appello è priva di qualsiasi valutazione sulla richiesta difensiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'eventuale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna affinché, con adeguata motivazione e analisi delle risultanze processuali, valuti se riconoscere o meno la causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 648, comma quarto, cod. pen.
La Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie attenuata della ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen.
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha valutato se ricorrano i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità (minima offensività). Ha indicato che dovranno essere esaminati elementi come la risalenza della condotta, il comportamento successivo e la ridotta gravità, e che il giudice ha il dovere di rispondere alla richiesta salvo manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Il giudice è obbligato a pronunciarsi espressamente sulle richieste di applicazione delle cause di non punibilità (es. art. 131-bis), salvo il caso di manifesta infondatezza dell'istanza.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante (es. art. 648, comma 4) non esclude automaticamente l'esame separato della causa di non punibilità; vanno valutati specificamente i requisiti della minima offensività.
- Gli elementi rilevanti per valutare l'art. 131-bis includono la distanza temporale dell'evento, il comportamento successivo del reo e la ridotta gravità del fatto; tali aspetti devono emergere dalla motivazione giudiziale.
- La mancanza di motivazione su punti decisivi (come l'applicabilità di una causa di non punibilità) comporta annullamento della decisione con rinvio per un nuovo esame motivato.
- In appello è importante che la difesa espliciti e documenti le ragioni che sostengono la non punibilità; i giudici devono rispondere puntualmente alle argomentazioni difensive.
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