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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11932/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/05/2025, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, inoltre generiche e fattuali. La Corte d'appello aveva ritenuto che la sostanza stupefacente sequestrata fosse destinata alla cessione, valorizzando: la suddivisione in dosi della cocaina trovata nel giubbotto dell'imputato fuori dalla sua abitazione; il confezionamento in ritagli di busta di plastica chiusi con nastro isolante; il rinvenimento, dietro la cover di un cellulare, di ritagli di nastro isolante pronti per sigillare le dosi; il sequestro domiciliare di strumenti per il confezionamento (distributore elettrico di nastro isolante, rotoli di nastro, buste di plastica, bilancini di precisione) e di sostanza da taglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito fosse immune da manifesta illogicità e che la valutazione sulla destinazione della droga alla cessione, basata su plurimi elementi oggettivi, non fosse censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La sanzione pecuniaria è applicata perché la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La valutazione circa la destinazione dello stupefacente alla cessione, quando la condotta non sia indicativa dell'immediatezza del consumo, spetta al giudice di merito e deve fondarsi su una valutazione complessiva delle circostanze oggettive e soggettive del fatto.
  • Tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il rinvenimento di dosi già confezionate, materiale per il confezionamento, strumenti di pesatura e sostanza da taglio può costituire un quadro indiziario idoneo a sostenere la finalità di cessione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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