Cassazione Civile, Ordinanza n. 36429/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato la presenza della rinuncia e della correlativa accettazione prima dell'adunanza camerale e, per tale ragione, ha disposto l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2532/2020, articolando tre motivi. Dal testo disponibile non emergono i contenuti sostanziali della controversia né il dettaglio dei motivi di ricorso, perché la Corte non entra nel merito: prima dell'adunanza camerale le parti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, e la relativa accettazione sottoscritta dalle parti e dai difensori.
Norme richiamate
art. 391, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di pronunciare sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata prima della decisione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese, se dalle parti risulta una diversa pattuizione in tal senso e la fattispecie è regolata dall'art. 391, secondo comma, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →