Cassazione Penale, Ordinanza n. 00270/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Il fatto concreto, per come emerge dall'ordinanza, riguarda una vendita conclusa mediante trattative telefoniche: l'acquirente avrebbe versato il prezzo su un conto postale nella disponibilità dell'imputata, mentre la difesa sosteneva che il telefono usato per le trattative non fosse intestato a lei e che quindi mancasse un collegamento sufficientemente certo tra la condotta e la persona giudicata. Con il primo e il secondo motivo si contestavano la motivazione di responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo si contestava il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Con il quarto motivo si censurava il riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo indeducibili perché meramente reiterativi delle doglianze già prospettate in appello e già disattese in modo puntuale dal giudice di merito, osservando in particolare che la mancata intestazione del telefono non era decisiva, poiché era comunque provata la titolarità del conto postale su cui era stato accreditato il prezzo della vendita; ha inoltre condiviso il rilievo della corte territoriale secondo cui la condotta abituale escludeva l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendovi motivazione congrua sul diniego della sostituzione della pena. Il quarto motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva valutato in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra fatto e precedenti penali, valorizzando la proclività a delinquere. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è la fattispecie di truffa oggetto dell'imputazione e del controllo di legittimità sulla motivazione della condanna
la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché la condotta è stata qualificata come abituale
i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo sono stati richiamati per giustificare il riconoscimento della recidiva
norma incriminatrice richiamata nel testo per il reato di truffa
norma richiamata per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
parametro utilizzato dal giudice di merito per valutare la recidiva
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza specifica critica argomentata, di motivi già esaminati e respinti in appello.
- Ai fini della truffa, la mancata intestazione formale del telefono usato nelle trattative non esclude di per sé la responsabilità quando altri dati oggettivi, come la disponibilità del conto su cui è confluito il prezzo, collegano l'operazione all'imputato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti abituale, poiché l'abitualità è incompatibile con la valutazione di meritevolezza sottesa all'art. 131-bis c.p.
- La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva è inammissibile o infondata se la decisione di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La recidiva può essere riconosciuta quando il giudice di merito effettui una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, evidenziando una persistente proclività a delinquere.
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