Cassazione Penale, Sentenza n. 26983/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Noia del 14/09/2022, del riconoscimento ulteriore della continuazione ex art. 671 c.p.p. Il Tribunale aveva già riconosciuto la continuazione tra la partecipazione ad associazione di stampo mafioso (sentenza 25/03/2009) e le estorsioni a imprenditori (sentenza 29/10/2010), ma aveva rifiutato di estendere il beneficio a ricettazioni ed ulteriori estorsioni accertate con la sentenza del 29/01/2021, ritenendole diverse per modalità esecutive e non promanazione della forza intimidatrice del sodalizio. Castaldo deduceva che il giudice aveva confuso il momento deliberativo con quello esecutivo, che i reati erano coevi o interclusi e che il programma criminoso del sodalizio includeva un ampio ventaglio di reati patrimoniali, pertanto anche le violazioni del 2021 dovevano essere ricondotte al medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato o dell'ingresso nel sodalizio. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha motivato che i reati censiti nel titolo 1), commessi circa sette anni dopo l'adesione di Castaldo al sodalizio, non presentavano modalità compatibili con l'operatività dell'associazione (mancava l'aggravante del metodo mafioso) e non risultavano ideati o programmati al tempo dell'adesione. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute argomenti di merito non rilevanti per il sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la continuazione in sede di esecuzione: il riconoscimento richiede, come in sede di cognizione, che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017 e altre pronunce richiamate)
Principio consolidato secondo cui la continuazione richiede verifica della programmazione originaria dei reati; la mera vicinanza spazio-temporale o l'appartenenza associativa non determinano automaticamente la continuazione; il giudizio di merito è insindacabile se dotato di motivazione completa e congrua
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare che i reati successivi erano programmati, almeno per le linee essenziali, al momento del primo reato o dell'ingresso nell'associazione.
- La semplice appartenenza a un sodalizio criminoso o la vicinanza temporale/spaziale tra reati non bastano di per sé a riconoscere la continuazione: sono indici, non prova automatica.
- Quando è in gioco la continuazione tra partecipazione associativa e reati-fine dell'associazione, il giudice deve verificare puntualmente che i reati-fine fossero previsti all'origine (costituzione del sodalizio) o all'atto di adesione del singolo.
- La valutazione sulla esistenza di un unico disegno criminoso è rimessa al giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo il vizio di motivazione, travisamento della prova o illogicità.
- La presenza (o assenza) dell'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio è fattore probatorio rilevante per valutare la riconducibilità dei singoli reati al programma associativo.
- Chi chiede l'estensione della continuazione ha l'onere di fornire elementi concreti che dimostrino la corrispondenza dei reati successivi alle linee essenziali del programma criminoso originario; argomentazioni meramente speculative o di merito difficilmente sono decisive in sede di legittimità.
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