Cassazione Civile, Ordinanza n. 05664/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda nasce da un precedente giudizio di legittimità definito con ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato l'Ufficio alle spese in favore della società controricorrente. Nel controricorso, i difensori della società avevano dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, chiedendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. Tuttavia, l'ordinanza non aveva provveduto su tale istanza. La società ha quindi chiesto la correzione materiale dell'ordinanza per inserire la statuizione di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel procedimento di correzione. Il motivo giuridico affrontato è se l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese possa essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, anziché con ordinari mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale. Ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e non un ordinario mezzo di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma. Ha inoltre rilevato che nel procedimento di correzione non può essere pronunciata una statuizione sulle spese. Dispone quindi l'integrazione dell'ordinanza precedente sia nella parte motiva sia nel dispositivo, con espressa previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente. Poiché si tratta di provvedimento di correzione, non vi è una vera soccombenza processuale nel presente procedimento; la correzione è stata comunque disposta in favore dell'istante.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario è collegata alla pronuncia sulle spese e può essere fatta valere nel giudizio di correzione quando sia stata omessa nell'ordinanza.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, in assenza di espressa diversa previsione legislativa.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i normali mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma un'istanza accessoria alla statuizione sulle spese, e la sua omissione può essere integrata con correzione del provvedimento.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per le ordinanze della Corte di cassazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una nuova pronuncia sulle spese processuali, poiché non si determina una soccombenza nel giudizio di correzione.
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