Cassazione Penale, Sentenza n. 37408/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2025 che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 493.220,00 disposto dal GIP di Nola il 13/05/2025, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. Il ricorrente deduce due motivi: (1) insufficienza del fumus commissi delicti per il reato di ricettazione, sostenendo che la somma deriverebbe da regalie per il matrimonio e che le modalità di detenzione (in casa) e il riscontro di una sola banconota macchiata non dimostrano provenienza illecita; (2) illegittimità della perquisizione domiciliare per violazione dell'art. 103 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309 (perquisizione senza autorizzazione del giudice né convalida del PM e senza fondati motivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Sul primo motivo ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge o a carenze di motivazione; ha inoltre confermato la correttezza della motivazione del Tribunale che ha ricostruito un complesso indiziario idoneo a far presumere la provenienza illecita del denaro (dazione anomala di 50.000 euro a favore di Chianese, ingente contante detenuto senza plausibile giustificazione, implausibilità della tesi delle regalie, banconota macchiata, ecc.). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto assorbente il principio "male captum, sed bene retentum": anche se la perquisizione fosse stata irregolare, il sequestro di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato (art. 253, comma 1, c.p.p.) è atto dovuto il cui verbale resta utilizzabile; inoltre ha richiamato giurisprudenza che consente perquisizioni ai sensi dell'art. 103 T.U. stupefacenti anche sulla base di notizie confidenziali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto che il fumus del reato di ricettazione possa essere desunto da un complesso di elementi indiziari (ingente somma contante, mancanza di plausibile giustificazione, modalità e importo) anche senza l'accertamento puntuale di ogni elemento fattuale.
Rilevato in relazione alle contestazioni collegate, confermando l'impianto accusatorio complessivo relativo a reati connessi alla gestione di somme di dubbia provenienza.
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, comprensiva della motivazione omessa o apparente; non sono invece consentite censure che mirino solo a riformulare una diversa ricostruzione logico-fattuale.
art. 103 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
La Corte richiama che le perquisizioni previste da questa norma possono avere carattere preventivo e, in giurisprudenza consolidata, essere avviate anche su base di notizie confidenziali; quindi le doglianze sulla mancata autorizzazione sono state ritenute aspecifiche nel contesto del caso.
art. 13 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale sull'inviolabilità del domicilio; tuttavia la Corte sottolinea che l'eventuale illegittimità della perquisizione non rende automaticamente invalido il sequestro delle cose costituenti corpo del reato ove ricorrano le condizioni dell'art. 253 c.p.p.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Quando si tratta del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti, l'atto è 'dovuto' e il relativo verbale è ritualmente spendibile, rendendo irrilevante l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione che ha portato al rinvenimento.
Previsione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il possesso di una somma cospicua di denaro, senza plausibile e documentata giustificazione, costituisce elemento idoneo a far presumere la provenienza illecita anche in assenza dell'accertamento puntuale di tutti gli estremi del reato.
- In cassazione, in materia di misure cautelari reali, il sindacato sulla decisione di merito è limitato a profili di legge e di motivazione: non è consentito un riesame sull'intera tenuta logico-fattuale degli indizi.
- La mera detenzione in casa e la circostanza che solo una banconota presenti segni particolari non sono automaticamente sufficienti a escludere il fumus del reato, se il contesto complessivo (importo, assenza di redditi compatibili, trasferimenti anomali) è indicativo di illiceità.
- Anche se una perquisizione domiciliare dovesse risultare formalmente irregolare, il sequestro di cose costituenti corpo del reato o pertinenti è atto dovuto ai sensi dell'art. 253 c.p.p. e il relativo verbale può rimanere utilizzabile nel processo.
- Le perquisizioni previste dal Testo Unico sugli stupefacenti (art. 103) possono essere avviate anche su base di notizie confidenziali; la difesa che invoca sempre l'illegittimità dell'atto deve specificare come l'irregolarità abbia effettivamente pregiudicato l'accertamento.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è fondamentale documentare in modo credibile e verificabile la provenienza del denaro (rendiconti bancari, testimoni, ricevute, atti formali di donazione) e contestare puntualmente la motivazione dell'autorità giudicante nelle sedi competenti.
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