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Sentenza

Sentenza n. 11571/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del decreto di diniego n. 1576/2025 emesso dal Consolato Generale d'Italia nelle Filippine in data 26/06/2025 di rifiuto della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale in favore del cittadino straniero -OMISSIS- -OMISSIS- avanzata in data 23/06/2025, in relazione alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare RM0108920683 presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in data 04/12/2023, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202512814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il visto d'ingresso è stato rilasciato, facendo venir meno l'interesse alla decisione di annullamento del diniego. Le spese sono state poste a carico del MAECI sulla base della soccombenza virtuale dell'Amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare del visto d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero e datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto d'ingresso emesso dal Consolato Generale d'Italia nelle Filippine, relativo a una domanda di visto per lavoro subordinato non stagionale e collegato a una domanda di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare. Nel corso del giudizio il MAECI si è costituito resistendo al ricorso. Il Tribunale aveva accolto l'istanza cautelare; successivamente il visto è stato rilasciato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo che elimina integralmente gli effetti lesivi dell'atto impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un comportamento satisfattivo dell'Amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente alla luce degli atti di causa e dell'esito cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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