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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19173/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa on-line. Il ricorso conteneva un solo motivo, articolato come vizio di motivazione del giudizio di responsabilità. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata e, soprattutto, non proponibile in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito. In fatto, la condotta contestata riguardava il pagamento effettuato dalla persona offesa per un bene mai ricevuto, somma accreditata su una carta Postepay intestata all'imputato; la Corte territoriale aveva valorizzato tale dato per affermare la partecipazione dell'imputato al conseguimento dell'ingiusto profitto e quindi il concorso nel reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello sulla partecipazione dell'imputato alla truffa on-line, osservando che la somma versata dalla persona offesa era confluita sulla carta Postepay intestata al ricorrente, nella sua piena disponibilità in assenza di denunce di smarrimento. Ha inoltre evidenziato che il richiamo difensivo a precedenti giurisprudenziali relativi alla frode informatica era inconferente, perché riferito a una fattispecie diversa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta è qualificata come truffa on-line; la disponibilità del profitto ingiusto accreditato su carta intestata all'imputato è valorizzata quale elemento idoneo a sostenere il concorso nel reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, ove non si confrontino realmente con la motivazione impugnata.
  • In materia di truffa on-line, può integrare un indice significativo di concorso nel reato il fatto che il profitto ingiusto derivante dal pagamento della persona offesa confluisca su una carta o su un conto intestato all'imputato e rimasto nella sua disponibilità.
  • Il richiamo a precedenti relativi alla frode informatica non è automaticamente estensibile alla truffa on-line, trattandosi di fattispecie differenti e non sovrapponibili ai fini della valutazione della responsabilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per censure non consentite in cassazione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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