Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta e del mancato dissenso dell'Agenzia delle entrate sulla corrispondenza tra le somme oggetto delle cartelle e il credito derivante dall'avviso di accertamento impugnato, nonché sull'avvenuto pagamento delle rate della definizione agevolata. Ha quindi accolto l'istanza del ricorrente e dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso all'esito negativo di un procedimento di accertamento con adesione. L'accertamento, fondato sull'applicazione di uno studio di settore per l'attività di produzione di gelati e pasticceria fresca, aveva determinato maggiori IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanze di estinzione, deducendo di aver definito agevolmente le pretese tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 225 del 2016, con pagamento rateale delle somme richieste nelle cartelle emesse dall'agente della riscossione sulla base del medesimo avviso di accertamento.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata delle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale fonte della definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra che, nelle more del giudizio, le pretese tributarie oggetto della controversia sono state definite agevolmente e risultano pagate secondo la procedura prevista dalla legge, il giudizio può essere dichiarato estinto.
- Ai fini della declaratoria di estinzione, è rilevante la corrispondenza tra il credito oggetto delle cartelle e l'avviso di accertamento impugnato, specie se la controparte, pur costituita, non contesta specificamente la produzione documentale e l'avvenuto pagamento.
- In presenza di istanza di estinzione fondata su documentazione idonea e non specificamente contestata, la Corte può definire il processo senza esaminare i motivi di ricorso originari.
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