Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative, il difensore-opponente aveva contestato, con querela di falso incidentale, l'autenticità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio. Il giudice di pace aveva sospeso il giudizio e rimesso la causa al tribunale; quest'ultimo aveva dichiarato nulla la querela per asserita mancata indicazione dei mezzi di prova ex art. 221 c.p.c., ritenendo insufficienti le scritture di comparazione offerte. La corte d'appello aveva confermato, affermando che non vi era prova idonea della falsità e che l'eventuale produzione di ulteriori documenti nei termini dell'art. 183 c.p.c. non poteva sanare il vizio. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 222 c.p.c. per la ritenuta irregolarità della risposta all'interpello, resa in secondo grado da un sostituto del difensore della controparte; (2) violazione degli artt. 221, 222, 217, 125 c.p.c. e 101 disp. att. c.p.c. per avere il giudice ritenuto insufficiente la prova offerta a sostegno della querela, nonostante la produzione di atti firmati dall'opponente e di atti da lui compiuti come pubblico ufficiale; (3) violazione dell'art. 217 c.p.c. per l'assunto che la norma sulle scritture di comparazione operi solo nella verificazione della scrittura privata e non nella querela di falso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato che, quando la querela di falso sia proposta incidenter tantum nel giudizio pendente davanti al giudice di pace, quest'ultimo è competente a svolgere tutti gli adempimenti degli artt. 221 e 222 c.p.c., inclusa la valutazione sulla rilevanza del documento e sulla sufficienza degli elementi di prova indicati a sostegno della querela. Tuttavia, una volta sospeso il processo e rimessa la causa al tribunale, a quest'ultimo non spetta compiere un nuovo vaglio preliminare sulla ritualità della querela o sull'idoneità dei mezzi di prova, dovendo limitarsi ad accertare la falsità o la non falsità del documento. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Regola la proposizione della querela di falso e, nella fase introduttiva dinanzi al giudice competente a autorizzarla, richiede la valutazione di rilevanza del documento e dell'ammissibilità dell'istanza; non consente al giudice del falso, dopo la sospensione e la rimessione, di riesaminare preliminarmente l'idoneità dei mezzi di prova.
Disciplina la fase successiva all'autorizzazione della querela; ai fini della ritualità della risposta all'interpello contano solo gli adempimenti svolti davanti al giudice investito della valutazione preliminare.
La norma sulle scritture di comparazione è riferita alla verificazione della scrittura privata e non si applica al procedimento di falso per consentire un vaglio preliminare dell'idoneità delle prove.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione accolta.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla produzione degli atti di comparazione, senza che la Corte fondi su di esso la decisione.
Richiamato dalla decisione di merito come termine non utile a sanare il vizio; la Cassazione non condivide il controllo preliminare svolto dal giudice di merito.
Richiamato per affermare che, nella querela di falso incidentale proposta nel giudizio pendente, il giudice di pace svolge gli adempimenti preliminari previsti dagli artt. 221 e 222 c.p.c.
Massime di principio
- Quando la querela di falso è proposta in via incidentale nel giudizio pendente, il giudice investito della fase preliminare è il solo competente a valutare rilevanza del documento e sufficienza degli elementi di prova addotti a sostegno della querela.
- Dopo la sospensione del processo e la rimessione al giudice del falso, non è consentito a quest'ultimo riesaminare la ritualità della querela né dichiararla nulla per asserita insufficienza originaria dei mezzi di prova indicati.
- Le norme sulle scritture di comparazione e sui mezzi di prova utilizzabili per la verificazione della firma non possono essere estese, in via automatica, al procedimento di falso per introdurvi un controllo preliminare di ammissibilità non previsto.
- Le contestazioni relative agli adempimenti compiuti nella fase preliminare davanti al giudice che autorizza la querela non sono deducibili utilmente dinanzi al giudice successivamente investito dell'accertamento della falsità, salvo che incidano sulla validità del procedimento rimesso a quest'ultimo.
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