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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46381/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il rigetto della richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della misura custodiale per decorrenza dei termini (art. 303 c.1), sostenendo che dovesse essere computato nel termine della custodia il periodo di detenzione scontato in Norvegia in esecuzione di condanna definitiva, in quanto la consegna all'Italia era stata differita dallo Stato di esecuzione su proposta comunicata dal 12/10/2020. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 297 c.5 e 303 c.1 lett. a) cod. proc. pen. e richiamava la sentenza C-492/22 della Corte di Giustizia UE.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha richiamato il quadro normativo della decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare artt. 23, 24 e 12) e le regole interne (art. 33 legge n.69/2005, artt. 303, 304, 657 c.p.p., nonché la sentenza della Corte costituzionale n.143/2008). Ha stabilito che il periodo di detenzione all'estero può essere computato nel termine della custodia cautelare italiana solo se la detenzione estera è subita 'a causa e in conseguenza' dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo (ad es. quando, in caso di differimento, l'autorità di esecuzione dispone il mantenimento della custodia ai sensi dell'art.12 del decisione quadro). Se invece la detenzione all'estero deriva esclusivamente da un titolo cautelare o esecutivo nazionale estraneo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo (p.es. esecuzione di una pena definitiva nello Stato di esecuzione), quel periodo non è computabile. Nel caso concreto la detenzione in Norvegia era dovuta all'esecuzione di una sentenza definitiva ivi emessa, perciò non è stata computata e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo), art. 23

    Stabilisce il termine generale di consegna entro dieci giorni dalla decisione definitiva e le ipotesi di novazione del termine per forza maggiore o gravi motivi umanitari; i termini di art.23 non si applicano automaticamente alle ipotesi di differimento regolate dall'art.24

  • Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 24

    Consente lo differimento della consegna o la consegna temporanea secondo condizioni concordate; si tratta di una disciplina speciale, discrezionale e non sindacabile dall'autorità emittente

  • Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 12

    Attribuisce all'autorità di esecuzione la facolta di mantenere la persona in custodia durante il periodo antecedente la consegna, il che, se deciso dall'autorità di esecuzione, rende la detenzione direttamente connessa al mandato d'arresto europeo

  • Art. 33 legge n.69/2005

    Prevede la computabilita della custodia sofferta all'estero ai fini dei termini di custodia cautelare in Italia se la detenzione estera è riconducibile al mandato d'arresto europeo

  • Sentenza Corte costituzionale n.143/2008

    Sottolinea l'esigenza di unità delle garanzie sul piano della durata della carcerazione preventiva indipendentemente dal luogo in cui è patita, principio invocato per giustificare la deducibilità dei tempi della consegna quando la detenzione sia unitaria e legata al mandato

  • Artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen.

    Norme interne sui termini massimi della custodia cautelare (303,304) e sulla determinazione della pena da eseguire (657), utilizzate per il calcolo dei termini qualora la detenzione estera sia imputabile al mandato d'arresto europeo

  • Art. 297 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per la presunta violazione procedurale relativa alla durata della misura, ma la Corte ha ritenuto che la sua violazione non si configuri quando la detenzione estera non sia riconducibile al mandato d'arresto europeo

  • Art. 722 cod. proc. pen. (riferimento giurisprudenziale in materia di estradizione)

    Riferimento dottrinario/giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui la custodia all'estero è computabile solo se subita in conseguenza di una domanda di estradizione o mandato riconducibile alla giurisdizione richiedente

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-492/22 (8/12/2022)

    Ha chiarito che la consegna differita prevista dall'art.24 va considerata distinta rispetto alle regole di art.23 e che l'eventuale mantenimento della custodia nell'esecutante, se esercitato ai sensi dell'art.12, può rendere la detenzione compatibile con il computo dei termini

Massime di principio

  • La detenzione scontata all'estero va computata nei termini della custodia cautelare italiana solo se è stata subita 'a causa e in conseguenza' dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo (p.es. quando l'autorità di esecuzione dispone il mantenimento della custodia ai sensi dell'art.12 della decisione quadro).
  • Il differimento della consegna deciso ai sensi dell'art.24 della decisione quadro è una scelta discrezionale dello Stato di esecuzione; da sola non implica che la detenzione estera sia imputabile allo Stato richiedente.
  • Se la detenzione all'estero deriva esclusivamente da un titolo cautelare o da una pena definitiva dello Stato straniero, non può essere computata ai fini del decorso dei termini di custodia cautelare in Italia né automaticamente dedotta dalla pena da scontare in Italia, salvo specifiche ipotesi di fungibilità della pena quando i fatti e la pena siano corrispondenti.
  • La prova e la documentazione sono decisive: per ottenere il computo della detenzione estera la difesa dovrebbe dimostrare che la custodia è stata mantenuta nell'ambito del mandato d'arresto europeo (ad esempio atto formale che disponga il mantenimento della custodia ai sensi dell'art.12 o accordo scritto di consegna temporanea), altrimenti la giurisdizione italiana difficilmente riconoscerà il computo.
  • Criterio pratico per gli operatori: verificare quale sia il 'titolo' giuridico della detenzione estera (esecuzione di mandato d'arresto europeo con mantenimento in custodia vs. esecuzione di pena/atto cautelare nazionale) perché da ciò dipende l'effetto sul calcolo dei termini in Italia.
  • La giurisprudenza nazionale seguito alle indicazioni della Corte di Giustizia UE distingue nettamente tra le ipotesi e conferma che il mero ritardo o differimento della consegna dovuto alla volontà dello Stato estero non basta a far decorrere i termini della custodia cautelare italiana.

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