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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41111/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio operando il bilanciamento tra tali attenuanti e la recidiva contestata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 69 c.p. e vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena. In particolare contestava sia il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, sia l'adeguatezza della motivazione posta a base della nuova quantificazione della pena. Dal testo emerge che in primo grado la pena base era stata fissata in anni due e mesi tre di reclusione, oltre multa, mentre in appello era stata rideterminata in anni uno e mesi sei di reclusione, oltre multa, proprio a seguito del giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena, e che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee costituisce valutazione discrezionale di merito insindacabile in cassazione, salvo che sia arbitraria o illogica, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    La norma è richiamata con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti/recidiva; il bilanciamento è ritenuto valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se sorretto da arbitrio o manifesta illogicità.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    È richiamato il principio secondo cui il giudizio di equivalenza tra circostanze contrapposte non è sindacabile in legittimità se adeguatamente motivato e finalizzato a rendere congrua la pena in concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva è espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non presenti profili di arbitrio o illogicità manifesta.
  • La motivazione sulla comparazione tra circostanze è adeguata quando il giudice spiega che l'equivalenza è ritenuta la soluzione più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena in concreto.
  • La censura alla sola rideterminazione della pena, se non denuncia un vero vizio di legge o una motivazione meramente apparente, non consente un riesame del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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