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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8435/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 14/09/2022 che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 29/07/2022, che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Versace contestava violazioni di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 606, c.1, lett. c) ed e) c.p.p.), lamentando in particolare che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente le dichiarazioni della persona offesa Santo Tirotta nel dibattimento, le quali avrebbero ridimensionato il ruolo dell'imputato (con riferimento anche all'assenza di un riconoscimento), e che non fosse stata valutata la sopravvenuta sproporzione della misura (art. 299, c.2 c.p.p.) né l'opportunità di misure alternative alla custodia ai sensi dell'art. 275, c.3 c.p.p.; rilevava infine l'irrilevanza del "tempo silente" trascorso (fatti del 5/05/2014) quale elemento per mantenere la custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Venezia abbia adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della decisività delle nuove dichiarazioni della persona offesa, avendo riconfermato la presenza e il ruolo di Versace all'incontro del 5/05/2014 (anche se la frase attribuita all'imputato "\"[g]uarda, prenditi un mese di tempo, poi dagli i soldi\"" è apparsa non intimidatoria, la Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui la forma non escludeva l'autorità esercitata). La Corte ha inoltre ricordato che per i reati aggravati dal metodo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, c.3 c.p.p.), superabile solo con elementi specifici, quale la prova che l'imputato si sia stabilmente reciso dai legami con l'organizzazione; il mero decorso del tempo o la sola permanenza del "tempo silente" non sono di per sé idonei. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616, c.1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sull'appello cautelare; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dall'appellante contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione; il ricorrente deduceva vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principio generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha precisato che la regola speciale dell'art. 275, c.3 prevale quando applicabile.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui quelli con aggravante di metodo mafioso); la Cassazione conferma che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti, come la prova che l'indagato si sia stabilmente reciso dai legami con l'organizzazione, e non con la sola allegazione del tempo trascorso.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la sostituzione della misura per sopravvenuta sproporzione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi nuovi tali da determinare la sproporzione rispetto all'entità del fatto.

  • art. 416-bis.1 (richiamo al d.l. 13/05/1991, n.152 conv. con legge 12/07/1991, n.203)

    Rilevante ai fini dell'aggravante ": il riferimento normativo alle fattispecie aggravate con metodo mafioso che giustificano la presunzione di cui all'art. 275, c.3 c.p.p.; la giurisprudenza richiede prova di distacco stabile per superare la presunzione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del ricorso e l'ammenda in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per reati aggravati dal metodo mafioso opera una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; per superarla sono necessari elementi specifici e attuali che dimostrino il distacco stabile dall'organizzazione.
  • La mera allegazione del tempo trascorso ("tempo silente") o la durata della restrizione non sono di per sé idonee a giustificare la revoca o la sostituzione della custodia per reati soggetti alla presunzione speciale; occorrono elementi fattuali ulteriori che attenuino le esigenze cautelari.
  • In appello cautelare, se il giudice ritiene non decisivi i presunti elementi nuovi, è sufficiente che espliciti le ragioni per cui non li ritiene tali; non è necessario rinnovare integralmente la precedente motivazione su tutte le risultanze già esaminate.
  • Dichiarazioni della persona offesa apparentemente meno intimidatorie non svalutano automaticamente la posizione dell'imputato se, nel complesso, confermano la sua presenza e il suo ruolo nell'evento criminoso.
  • Il difensore che chiede la sostituzione della misura deve allegare e, se possibile, documentare elementi concreti e specifici (es. prova di distacco dall'organizzazione, elementi di recente cambiamento della condotta) per superare la presunzione favorevole alla custodia in carcere.

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